Accedi

Istituzione di erede

Riferimenti normativi

Articolo 588 del Codice Civile

 

Disciplina

L’istituzione di erede è la disposizione patrimoniale (V. Disposizione testamentaria) che forma il contenuto tipico del testamento (v. testamento) con cui il testatore (v. testatore) designa il suo successore (v. Successore).

Con tale disposizione l’erede (v. Erede)  viene indicato come successore a titolo universale. Anche se il testatore nomina più eredi questi succedono, a titolo universale, per la quota determinata o per quote eguali.

Il testatore può usare la parola erede oppure può limitarsi a indicare una persona come quella a cui lascia tutti i suoi beni o una frazione aritmetica di essi.

 

L’istituzione ereditaria, nel momento dell’apertura della successione, fa sorgere in capo al nominato un diritto all’acquisto dell’eredità da esercitarsi mediante l’accettazione (v. Diritto di accettare l’eredità).

L’istituito diviene erede con l’accettazione anche se gli effetti di tale atto retroagiscono al momento dell’apertura della successione.

L’istituzione ereditaria non può mai essere sottoposta a termine in ossequio al noto brocardo romano “Semel heres, semper heres”, per cui l’erede una volta accettata l’eredità, rimane tale.

Corsi Correlati