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La successione in generale

Con il termine “successione” si indica il subentrare di un soggetto (successore) ad un altro (dante causa)  in una determinata situazione giuridica.

La successione rappresenta il fenomeno giuridico in virtù del quale si verifica il passaggio di situazioni giuridiche da un soggetto ad un altro.

Esempi:

  • Tizio muore. Nella titolarità dei suoi beni subentra il figlio Caio.
  • Tizio cede il contratto di locazione a Caio, il quale subentra nella titolarità delle situazioni attive e passive relative a quel contratto.

Il concetto di successione si differenzia da quello di trasferimento (v. Trasferimento), avendo la successione una estensione maggiore, in quanto può prescindere da qualsiasi atto traslativo.

Esempi:

  • Tizio vende la casa a Caio: è un trasferimento tra vivi a titolo oneroso e non successione.

La successione, in relazione all’evento che la origina,  può essere:

  • “inter vivos”, tra soggetti viventi.
  • “mortis causa”, a causa di morte.

La distinzione tra i due tipi di successione si riflette nel titolo, cioè lo strumento giuridico mediante il quale avviene il trasferimento dei diritti.

Mentre la successione tra vivi può realizzarsi mediante qualsivoglia strumento (contratto, legge ecc.., escluso, ovviamente, il testamento), la successione mortis causa trova il proprio titolo o nel testamento o, quando questo manca, nella legge.

È esclusa la successione mortis causa per contratto.

La successione “inter vivos” si verifica, indipendentemente dall’evento morte,  quando si ha il subentro di un soggetto vivente ad un altro soggetto vivente in una determinata situazione giuridica.

Fattispecie di successione tra vivi sono rappresentate da:

  • Donazioni: i contratti con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione (v. Donazione).
  • Patti di famiglia: contratti con il quale un soggetto titolare di un’impresa, o che detiene alcune quote sociali, trasferisce (in tutto o in parte) l’azienda o le quote societarie a uno o più dei propri figli o nipoti.

Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie sono tenuti a corrispondere una quota di liquidazione agli eredi legittimari del titolare.

Con esso si “anticipa” la successione dell’imprenditore, permettendo il “passaggio generazionale” all’interno dell’impresa stessa e garantendone così la continuità (v. Patto di famiglia).

La successione “mortis causa” trova causa nella morte di un soggetto.

Essa indica il subentro di una persona vivente nella titolarità di una situazione giuridica patrimoniale già appartenente ad una persona defunta E non estinta con la morte dell’originario titolare.

Con la morte sorge la necessità che i rapporti facenti capo al defunto (che ad esso sopravvivono) non si estinguano e trovino una nuovo titolare.

Con riferimento all’oggetto del trasferimento, si distingue tra:

  • successione a titolo universale: quando l’avente causa subentra nella globalità dei rapporti facenti capo al dante causa o in una sua quota ideale.
  • successione a titolo particolare: quando l’avente causa subentra nella titolarità di un singolo e determinato diritto.

La distinzione viene in rilievo solo nell’ambito della successione mortis causa, non essendo ammessa una successione universale tra vivi.

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