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Legatario

Riferimenti normativi

Art. 588,1 c.c.

 

Disciplina

I legatari sono i successori a titolo particolare.

Il legatario subentra nella titolarità di uno o più beni o diritti di contenuto patrimoniale specificamente individuati.

I beni attribuiti a titolo di legato ai legatario vengono “stralciati” dal patrimonio ereditario prima della divisione dello stesso tra gli eredi.

I legati hanno ad oggetto esclusivamente  beni o diritti specifici e non rappresentano una quota di eredità.

 

Il Legatario è designato tramite testamento.

Il testatore può attribuire in favore di determinati soggetti beni o diritti ma ciò non comporta la nomina come eredi.

L’adempimento del legato (il trasferimento del bene o diritto che ne costituisce oggetto) è generalmente a carico degli eredi,  ma  il testatore può rimetterlo in capo ad uno o alcuni eredi o a carico di un altro legatario.

 

Esempio:

Paolo, nel redigere il proprio testamento, dopo aver nominato eredi i figli, attribuisce a titolo particolare, ovvero come legato, la sua moto d’epoca all’amico Alfredo.

 

In conclusione

Il legatario è il destinatario di una attribuzione testamentaria a titolo particolare che non entra a far parte della comunione ereditaria e non risponde dei debiti ereditari.

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