Riferimenti normativi
Articoli 649, 671, 2555 e ss. del Codice Civile
Disciplina
L’azienda (v. Azienda) può essere oggetto di circolazione inter vivos – di solito di vendita ma in alcuni casi anche di usufrutto e affitto – o anche mortis causa.
La circolazione mortis causa dell’azienda si realizza o a titolo universale in favore dell’erede o degli eredi o con il legato di azienda.
In virtù del principio di autonomia testamentaria, il legato può avere ad oggetto infatti, qualunque bene, purché esso abbia i requisiti previsti per l’oggetto del negozio giuridico (e, quindi, anche della disposizione testamentaria): deve trattarsi di un oggetto possibile, lecito, determinato o determinabile.
È indubbio che l’azienda rispondente ai requisiti indicati, possa, dunque, legittimamente essere oggetto di una disposizione mortis causa a titolo particolare .
Nel nostro ordinamento non sussiste una disciplina per la successione mortis causa, a differenza che nella cessione con atto tra vivi.
In mancanza di una disciplina, sussiste la necessità di applicare in via analogica le regole sulla cessione di azienda tra vivi e coordinarle, eventualmente, con le regole sul legato, soprattutto per quanto riguarda il subentro del legatario nei beni, nei crediti e debiti dell’azienda.
Il legato di azienda comprende tutti i beni che il de cuius aveva destinato all’esercizio dell’impresa.
La prima questione è relativa a ,se in caso di legato di azienda, trovi applicazione il divieto di concorrenza per gli eredi dell’imprenditore defunto.
Ci sono tre orientamenti diversi, sull’argomento.
Secondo un primo orientamento, l’art. 2557 c.c. trova applicazione in casi di legato di azienda, un secondo orientamento, ha sostenuto che, in caso di legato di azienda, il divieto di concorrenza non trovi applicazione.
Questo secondo orientamento, giustifica questa scelta, in quanto, non ci sarebbero i presupposti che giustifichino l’esistenza del divieto in caso di cessione per atto tra vivi.
Il terzo orientamento, sostiene che il divieto di concorrenza, sussiste solo a carico degli eredi, che, avendo collaborato alla gestione dell’azienda, hanno le conoscenze adeguate e le capacità effettive per sottrarre clientela all’azienda.
Per quanto riguarda, la questione, se il legatario subentra o meno nei contratti stipulati dal de cuius, e non eseguiti al momento della successione, trova applicazione la disciplina tra vivi e quindi l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale.
Pertanto, il trasferimento si realizza, automaticamente e riguarda tutti quelli in corso al momento della successione. Il tutto, a prescindere dalla conoscenza che il legatario abbia dell’esistenza e del contenuto dei contratti.
Il legatario, subentra, in tutti i contratti in corso al momento dell’apertura della successione. Questo, indipendentemente dalla conoscenza degli stessi, salvo eventuale previsione difforme testamentaria.
Per quanto riguarda i crediti aziendali, occorre escludere l’applicazione analogica dell’art. 2559 c.c. che presuppone l’iscrizione dell’atto di acquisto nel registro imprese,
Tale interpretazione non è tuttavia, uniforme, in quanto, alcuni autori, sostengono che il trasferimento dei crediti si realizzi anche senza il bisogno dell’iscrizione nel registro delle imprese, ed affermano, l’applicabilità dell’art. 2559 c.c. Questo, nella parte in cui prevede la liberazione dei debitori in caso di pagamento agli eredi, non avendo avuto conoscenza del testamento e del legato.
In mancanza, di una disciplina espressa, è opportuno che il testatore formuli il contenuto del legato in modo tale da disciplinare espressamente la sorte dei crediti aziendali.
La questione più discussa e dibattuta riguarda la sorte dei debiti aziendali, non è pacifica, infatti, l’applicabilità dell’art. 2560 c.c.
Nel legato di azienda, per determinare se e in quale misura, il legatario risponde dei debiti aziendali, occorre ricercare e delimitare il campo di applicazione dell’art. 2560 c.c., il quale, per le cessioni di azienda con atto inter vivos, dispone che: “L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito“. Al secondo comma, dispone che: “Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
La norma è da coordinare con l’art. 671 c.c., il quale dispone che: “Il legatario è tenuto all’adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata”;
La questione interpretativa è stata oggetto di intenso dibattito, che ha comportato diverse interpretazioni.
Una prima opinione, sostiene che i terzi creditori possono pretendere dal legatario il pagamento di soli debiti risultanti dai libri obbligatori ed entro il valore dell’azienda.
In tal caso occorre indagare la sorte dei debiti nei rapporti interni tra legatario e coeredi.
Nei rapporti interni fra legatario e coeredi, le passività rimangono a carico di questi ultimi. In questo modo il legatario, che effettua il pagamento di uno o più debiti aziendali, ha la possibilità di rivalersi sugli eredi.
Questa interpretazione discende da una interpretazione dell’azienda, intesa come insieme di soli beni materiali ed immateriali, priva dunque di rapporti giuridici.
Un ulteriore linea di pensiero, sostiene che, l’art. 2560, co. 2, c.c. non è applicabile alla fattispecie in esame, in quanto, la norma ha lo scopo di proteggere i creditori sociali dall’eventualità che il cessionario dell’azienda abbia una solidità patrimoniale inferiore rispetto a quella del cedente.
Un’ulteriore linea interpretativa, nel legato di azienda, il legatario risponde di tutti i debiti aziendali anche se non risultanti dalle scritture contabili e senza diritto di rivalsa contro gli eredi.
Giurisprudenza
Il subentro del legatario nei debiti aziendali è stato oggetto di una pronuncia da parte della Suprema Corte di Cassazione.
Secondo la soluzione, prospettata dalla Suprema Corte, il legatario è tenuto a far fronte ai debiti aziendali, nei limiti del valore della stessa (intra vires).
Secondo la Suprema Corte, mentre l’erede risponde illimitatamente dei debiti ereditari, qualora non abbia scelto di usufruire del beneficio di inventario, il legatario succede solo nei rapporti attivi non dovendo sopportare l’onere del pagamento dei pesi ereditari oltre il valore della cosa legata.
Non vi sono problemi qualora il testatore abbia già disposto in ordine alla sorte dei debiti aziendali distribuendoli tra eredi e legatari per testamento, viceversa sorgono dubbi quando abbia lasciato scoperte le loro sorti.