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Legato di cosa altrui

Riferimenti normativi

Articoli 651 e ss. del Codice Civile

 

Disciplina

Tra le tipologie di legato espressamente contemplate dalla legge si annovera il legato di cosa altrui.

Esso si caratterizza per avere ad oggetto un diritto, un credito o la liberazione da un debito non di proprietà del testatore. La legge sancisce la regola generale per cui il legato di cosa altrui è nullo.

 

Il fondamento di tale scelta legislativa è da individuarsi nel fatto che il testatore può legittimamente e validamente disporre solo dei beni che rientrano nel suo patrimonio. Tale principio subisce, tuttavia, delle eccezioni. È fatta salva, infatti, la possibilità che, dal testamento o da altra dichiarazione scritta del testatore, risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all’onerato o al terzo.

La suddetta deroga trova giustificazione in una presunzione di volontà del testatore, in forza della quale se lo stesso avesse saputo che il bene non gli apparteneva non ne avrebbe disposto.

 

Pertanto, il testamento  conterrà una disposizione della tipo: “io Paolo lego in favore di Andrea l’appartamento di proprietà di Mario”.

Tale disposizione determina l’insorgenza di un obbligo in capo al testatore, In forza del quale quest’ultimo deve procurare l’acquisto del bene legato al legatario.

Pertanto Paolo dovrà acquistare l’appartamento di proprietà di Mario al fine di garantire l’efficacia della sua attribuzione testamentaria.

 

La regola generale sancito dalla legge conosce numerose altre eccezioni.

Ad esempio laddove la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trovi in proprietà del testatore al momento della sua morte.

Ancora,  nell’ipotesi in cui la cosa legata sia di proprietà dell’onerato, questi non acquista immediatamente la proprietà del bene ma, in qualità di proprietario, ha l’obbligo di trasferirlo in favore del legatario.

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