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Legato in sostituzione di legittima

Riferimenti normativi

Articolo 551 del Codice Civile

 

Disciplina

Il legato in sostituzione di legittima è una disposizione a titolo particolare che ha riguardo ai diritti (le quote) dei legittimari (v. Legittimari).

Si tratta infatti della possibilità attribuita al testatore di disporre a beneficio di questi ultimi in misura quantitativamente inferiore a quanto loro spettante. Il legittimario – legatario in sostituzione di legittima sarà tenuto, per conseguire in modo integrale il proprio diritto, a rinunciare preventivamente alla disposizione prima di agire in riduzione.

Si tratta, più precisamente, di un legato attraverso il quale il testatore ottiene un effetto che può, in taluni casi, non essere dissimile alla diseredazione (v. Diseredazione).

Il testatore può infatti disporre di un particolare diritto, di un credito o di una somma di denaro, a beneficio di un soggetto legittimario, che sarà tacitato in riferimento alla propria quota di legittima.

 

Il valore patrimoniale attribuito al legatario in sostituzione potrà essere maggiore o ben inferiore rispetto alla quota di legittima (v. Quota di riserva o di legittima):

Nell’ipotesi in cui il valore del legato in sostituzione di legittima sia inferiore rispetto alla legittima, laddove il legatario voglia conseguire integralmente la legittima, dovrà necessariamente rinunciare al legato;

 

Nel caso invece in cui il valore del legato sostitutivo sia maggiore rispetto alla legittima, per la parte eccedente alla legittima il legato graverà sulla quota disponibile (da calcolarsi ai sensi dell’articolo 556 del codice civile).

Il legato sostitutivo, per la quota non eccedente rispetto alla legittima, grava su quest’ultima.

 

Quanto agli effetti del legato sostitutivo, una delle conseguenze più rilevanti sarà quella di escludere il legatario dalla comunione ereditaria. Il legatario, come tale, non dovrà partecipare alla divisione ereditaria, e acquisterà il proprio diritto senza dover necessariamente accettare in modo espresso. Allo stesso modo il legatario non avrà diritto di prelazione ereditaria sui diritti e quote caduti in successione.

Al legittimario è attribuita poi la facoltà di scelta in ordine al conseguimento del legato o alla rinuncia con esercizio dell’azione di riduzione.

 

Il testatore ha previsto la possibilità di attribuire al legatario in sostituzione la facoltà di poter “chiedere il supplemento” senza previa rinuncia del legato. In questo caso potrà parlarsi di legato sostitutivo “con facoltà di supplemento”. Tale ultima disposizione ha l’effetto di attribuire al legatario un diritto di credito pari alla differenza fra la legittima ed il valore patrimoniale del diritto.

Al legato sostitutivo di legittima non si applica il divieto di pesi e condizioni. Sarà dunque possibile porre a carico del legatario in sostituzione pesi e condizioni che gravino sul legato benché lesivi della quota di legittima.

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