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Legato (rinuncia)

V. Legato

Riferimenti normativi

Articoli 649 e ss. del Codice Civile

 

Disciplina

La legge prevede espressamente che l’acquisto del legato avviene automaticamente senza necessità di accettazione, salva la facoltà del beneficiario di rinunciarvi.

Il fondamento di tale scelta legislativa risiede ne voler salvaguardare la libertà di poter disporre delle proprie sostanze, senza lesione dei legittimari, anche per il post-mortem e la libertà di accettare o rifiutare effetti negoziali per la propria sfera giuridico-patrimoniale.

 

La rinuncia al legato trova pertanto la causa giustificativa nella possibile presenza di un effetto pregiudizievole per l’onorato, non sussistente a priori, ma prevedibilmente foriero per lo stesso soggetto di oneri e responsabilità in seguito.

L’acquisto della eredità e quello del legato sono due fenomeni autonomi.

La rinuncia all’eredità, infatti, non pregiudica il diritto al legato. E’ così consentito al rinunziante all’eredità di chiedere il legato disposto a suo favore sino alla concorrenza della porzione disponibile.

Infine la rinuncia al legato, ai fini della sua validità, deve essere manifestata in modo univoco, poiché l’acquisto è già avvenuto ipso iure al momento di apertura della successione. Dunque atto pubblico, scrittura privata per alcuni autori, mentre per altri non è necessaria la forma scritta.

 

In realtà l’art. 649 non prescrive alcuna forma particolare per la rinuncia al legato, anche se la libertà delle forme si scontra con l’art. 1350 c.c. per il quale, se il bene oggetto del legato è un bene immobile, la rinuncia, che consiste in un atto dismissivo della proprietà su di un bene già acquisito al patrimonio del beneficiario, deve essere redatta per iscritto a pena di nullità.

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