v. Legato
Riferimenti normativi
Articolo 2648 del Codice Civile
Disciplina
Si devono trascrivere l’accettazione dell’eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell’articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l’acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto.
Il tema della trascrivibilità degli atti che formalizzano l’accettazione e soprattutto la rinunzia al legato deriva inevitabilmente dal dibattito dottrinale sull’opportunità della forma scritta per le espressioni di volontà del legatario.
In relazione all’atto di rinunzia di legati aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati, vista la sua natura di atto dismissivo di un diritto già acquisito nel patrimonio del beneficiato, si è propensi ad escluderne la necessità per la mancanza di un effetto traslativo da trascrivere ai sensi dell’art. 2643 c.c. e per gli effetti dell’art. 2644 e dell’art. 2650 (a meno che non si voglia considerare l’art. 2643, n. 5 che menziona, suscettibili di trascrizione, gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti immobiliari, evidenziando i vantaggi che trarrebbero dalla rinuncia ad esempio gli onerati, a favore dei quali si dovrebbe trascrivere contro il legatario rinunziante).
Una soluzione ragionevole potrebbe essere quella di procedere con un’annotazione ex art. 2655, ult. comma, a margine della trascrizione dell’acquisto del legato, derivante dall’estratto autentico del testamento ex art. 2648 per rendere edotti i terzi circa la sopravvenuta inesistenza dell’acquisto.