La successione può essere legale e testamentaria, a seconda che trovi la propria fonte nella legge o nel testamento.
La successione legale avviene a titolo universale, salvo eccezioni, quella testamentaria a titolo universale e particolare.
Esiste una “terza forma” di successione, definita “necessaria” o dei “legittimari”, soggetti ai quali è riconosciuto il diritto intangibile di percepire una quota (legittima o di riserva) dell’eredità.
Trattasi di un istituto che trova il proprio fondamento giuridico nel vincolo di solidarietà familiare che giustifica precisi limiti alla volontà testamentaria.
Il testatore, infatti, non può, con testamento, pregiudicare le quote dei legittimari.
La successione riservata ai legittimari opera anche contro la volontà del testatore stesso.
Tant’è che laddove il testatore con il proprio testamento leda i diritti garantiti ai legittimari, I medesimi possono ricorrere al giudice esperendo l’azione di riduzione (v. Azione di Riduzione) al fine di vedere reintegrati i propri diritti successori.
Gli eredi legittimari sono le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione; essi sono: il coniuge, i figli (non distinguendosi più tra figli legittimi e naturali), gli ascendenti legittimi. Ai figli sono equiparati gli adottivi (v. Adozione). A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi (v. Rappresentazione), la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.