Con la lettera di patronage un soggetto (detto patrocinante o patron) presenta a una banca un altro soggetto (patrocinato) fornendo notizie utili ai fini della costituzione a vantaggio di quest’ultimo di un mutuo o di una apertura di credito.
Esse si sono diffuse sempre più come strumento alternativo alle ordinarie garanzie personali.
L’obiettivo è rappresentato principalmente dalla possibilità di favorire l’erogazione del credito, con la differenza – rispetto alle fideiussioni specifiche o omnibus – rappresentata dal fatto che il dichiarante assume un impegno meno stringente.
Per la redazione della lettera di patronage non vi sono requisiti essenziali. Ai fini della sua redazione non si impone, dunque, il rispetto di prescrizioni formali.
La funzione tipica delle dichiarazioni contenute in tali lettere di gradimento non consiste propriamente nel “garantire” l’adempimento altrui, nel senso tecnico delle garanzie personali specificamente previste dal legislatore.
Infatti, mentre in queste ultime il garante assume l’obbligo di eseguire la prestazione dovuta dal debitore principale, la funzione propria della lettera di patronage va ravvisata nel tentativo di rafforzare nel creditore il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni.
In altri termini, la lettera di patronage è diretta alla promozione del credito mediante il ricorso a forme di garanzia atipiche.