Riferimenti normativi
Articolo 770 del Codice civile
Per liberalità d’uso si intendono quelle liberalità compiute in occasione di servizi resi, o comunque in conformità agli usi, come le mance.
Le liberalità d’uso, a differenza delle donazioni, non sono soggette a collazione (v. Collazione), revocazione (v. Revocazione) e riduzione (v. Azione di Riduzione).
Giurisprudenza
Affinché un atto di disposizione possa considerarsi una liberalità d’uso, devono necessariamente sussistere due condizioni: innanzitutto, occorre che tale atto si uniformi agli usi e ai costumi propri di una determinata occasione, da valutarsi anche con riferimento ai rapporti esistenti tra le parti; in secondo luogo, è necessario che il valore dell’atto sia proporzionale alle condizioni economiche del suo autore.
In sostanza, la liberalità d’uso prevista dall’art. 770, comma 2, c.c., che non costituisce donazione in senso stretto e non è soggetta alla forma propria di questa, trova fondamento negli usi invalsi a seguito dell’osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festività, ricorrenze, ricorrenze celebrative nelle quali sono comuni le elargizioni, tenuto in particolare conto dei legami esistenti tra le parti, il cui vaglio, sotto il profilo della proporzionalità, va operato anche in base alla loro posizione sociale ed alle condizioni economiche dell’autore dell’atto.