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Libretti di deposito a risparmio

Riferimenti normativi

Articolo 1835 del Codice Civile

D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, emanato in attuazione della direttiva 2014/59/UE

Articolo 96-bis.1, comma 3, del Testo Unico Bancario

 

Disciplina

L’espressione “Libretto di Risparmio” viene in realtà spesso utilizzata impropriamente per riferirsi al Deposito a Risparmio.

Il deposito a risparmio è la forma più tradizionale di raccolta del risparmio da parte degli Istituti di credito.

 

Il deposito a risparmio è caratterizzato solitamente dalla presenza del libretto di risparmio, documento rilasciato dalla banca al depositante sul quale vengono registrate progressivamente le diverse operazioni e la cui presentazione allo sportello è necessaria per l’effettuazione delle operazioni stesse.

Il deposito a risparmio, nello specifico, è un contratto col quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero) ovvero alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato).

La movimentazione delle somme depositate avviene tramite la registrazione su un apposito documento, il libretto di risparmio nominativo, sul quale vengono annotati, previa esibizione da parte del cliente alla banca, i versamenti ed i prelevamenti effettuati.

Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.

Destinato essenzialmente al privato cittadino, il deposito a risparmio viene utilizzato soprattutto come destinazione temporanea del denaro, onde evitare la custodia personale di somme anche consistenti in contanti, in attesa di un utilizzo dello stesso, sia per le necessità quotidiane che per eventuali investimenti in forme diverse più redditizie.

 

I libretti di risparmio – bancari o postali che siano – sono sostanzialmente una sorta di conti correnti con funzioni molto limitate e costi irrisori.

Fisicamente si presentano come supporti cartacei forniti dalle banche o dalle Poste dopo l’apertura di un deposito di risparmio: su questi libretti vengono riportate tutte le operazioni contabili effettuate dal cliente (prelievi, versamenti) o dalla banca (interessi o spese, accredito della pensione, imposta di bollo).

 

Il titolare del libretto può solo versare e prelevare contanti (anche se ultimamente le banche includono spesso anche una carta di debito, tipo bancomat). Mancano però gli assegni e le carte di credito e, cosa importante, non è consentito “andare in rosso”. Si tratta dunque di strumenti perfetti per mettere da parte qualche risparmio, anche perché i costi sono quasi nulli: per i libretti postali non sono previste spese di apertura, chiusura e gestione, eccetto gli oneri di natura fiscale, e anche per quelli bancari, che prevedono qualche servizio in più, i costi sono decisamente bassi.

Il deposito a risparmio ha avuto a partire dagli anni settanta una certa evoluzione, onde poter meglio andare incontro alle mutate necessità della clientela bancaria.

 

Pur rimanendo un prodotto “semplificato”, esso ha acquisito delle potenzialità. In particolare:

– è stato progressivamente consentito il deposito di assegni tratti a favore del titolare, sempre con la clausola del salvo buon fine, contrariamente a quanto avveniva in passato quando l’operatività era consentita esclusivamente per contanti.

– accanto a questo, è stata attivata la possibilità di ricevere bonifici accreditati sul deposito stesso e registrati sull’apposito libretto in un momento successivo, ovvero alla prima presentazione dello stesso allo sportello; tipico esempio di questo tipo di utilizzo è l’accredito della retribuzione o della pensione.

– è possibile inoltre utilizzare il deposito a risparmio per l’addebito periodico di pagamenti ripetitivi, quali utenze, rate di finanziamenti o canoni di locazione.

– è stata estesa anche ai depositi a risparmio la possibilità di essere utilizzati come base tecnica per altre operazioni bancarie, in particolare operazioni in titoli: l’acquisto e la vendita di titoli (quasi sempre ad esclusione delle azioni), il ricevimento del controvalore del titolo all’atto del rimborso o delle cedole periodiche rappresentative degli interessi, richiede ad oggi la presenza di un rapporto bancario d’appoggio, essendo ormai la quasi totalità dei titoli dematerializzati, ossia non esistendo più il titolo cartaceo rappresentante la quota di una società per azioni (azione) oppure la quota di un debito contratto da un’emittente (obbligazione).

 

Il deposito a risparmio è un prodotto tendenzialmente sicuro, per quanto dei rischi sono comunque sempre rinvenibili.

 

I principali rischi associati ai libretti di risparmio consistono:

  • nella variazione, sfavorevole per chi lo ha aperto, delle condizioni – tasso d’interesse creditore, commissioni e spese – laddove contrattualmente previsto (grande attenzione va posta quindi alle clausole);
  • nel rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare, in tutto o in parte, il saldo disponibile sul libretto di deposito a risparmio.

 

Quanto al rischio di controparte, c’è però da tenere a mente che tutte le banche che operano nell’Unione Europea devono aderire a un sistema di garanzia dei depositi che copre fino a 100.000 euro per ogni singolo depositante (e per ciascuna banca).

Il deposito a risparmio rientra nell’ambito di applicazione delle norme disciplinanti il bail-in, inteso come la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori, introdotto dal D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, emanato in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un regime armonizzato nell’ambito dell’Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento.

In particolare, risultano esclusi dal bail-in i depositi protetti, ossia i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall’art. 96-bis.1, comma 3, del Testo Unico Bancario, attualmente pari a 100.000,00 euro per ciascun depositante (salvi i casi di cui al comma 4 del medesimo articolo). La Banca aderisce al sistema di garanzia dei depositanti denominato Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun depositante una copertura fino al limite massimo di 100.000,00 euro.

 

Il libretto rientra tra i depositi protetti che beneficiano di tale copertura.

I libretti di risparmio possono essere di due tipi: nominativi e al portatore. I primi sono intestati a una o più persone che ne sono esclusivi titolari, mentre i secondi sono associati al portatore (la banca tiene un registro di chi li ha utilizzati nel tempo) e non sono riconducibili a un soggetto specifico.

Relativamente a questi ultimi la legislazione è cambiata: non essendo nominativi, questi strumenti non sono tracciabili e si prestano dunque a illeciti come il riciclaggio di denaro sporco.

 

Il decreto legislativo 90/2017, che recepisce la normativa europea di contrasto al riciclaggio, prevede infatti l’estinzione dei libretti di risparmio al portatore: dal 4 luglio 2017 non è più possibile emetterne di nuovi ed anche quelli vecchi ancora in circolazione andavano chiusi entro il 31 dicembre 2018.

 

Dopo il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore sono inutilizzabili.

Un deposito a risparmio può essere libero oppure vincolato:

– un deposito libero presenta una possibilità illimitata di operare da parte del titolare o del portatore, senza alcun limite che non sia quello dell’effettiva disponibilità.

– un deposito vincolato appone sulle somme depositate un vincolo temporale, ovvero la necessità che i fondi rimangano depositati per un certo lasso di tempo prima di poter essere prelevati dal titolare o dal portatore; a fronte di questa limitazione, le banche concedono un tasso d’interesse superiore a quello sul deposito libero.

 

Contrariamente al conto corrente di corrispondenza, il deposito a risparmio non contempla la possibilità di emettere assegni a valere sulla disponibilità, e non consente di operare, anche solo con sconfinamenti temporanei, in maniera tale da rendere negativo il saldo contabile del deposito.

 

Giurisprudenza

Il libretto bancario di deposito a risparmio, pur non potendosi considerare atto pubblico dotato dell’efficacia probatoria privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., è assistito dallo speciale regime probatorio delineato dall’art. 1835, secondo comma, stesso codice, sicché, ove il documento presenti i requisiti formali minimi della sua identità, esso fa piena prova non solo delle annotazioni eseguite e sottoscritte dal funzionario addetto, ma anche della provenienza del libretto dalla banca al cui servizio appare addetto il menzionato funzionario, fermo restando che l’annotazione firmata non è il solo mezzo probatorio con il quale si può dare la prova dell’operazione bancaria, esprimendo tale speciale regime un principio di tutela rafforzata del diritto alla prova predisposto dalla legge a favore del depositario.

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