Riferimenti normativi
Articoli 1703 e ss del Codice Civile
Il mandato è il contratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante).
Il mandatario si obbliga a compiere atti giuridici per conto del mandante, a differenza di altri tipi di contratti, come l’appalto, dove una parte si obbliga a compiere delle attività materiali.
Il mandato può essere stipulato per compiere uno o più atti determinati (mandato speciale) o tutti gli atti giuridici nell’interesse del mandante (mandato generale);
Può addirittura accadere che il mandato sia stipulato anche nello interesse del mandatario; in tal caso non potrà essere revocato dal mandante.
Quanto ai rapporti tra il mandato e la rappresentanza:
– la rappresentanza è conferita con un negozio unilaterale detto procura (v. Procura) grazie al quale il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato
– il mandato è un contratto grazie al quale il mandatario agisce per conto ma non in nome del mandante
Normalmente accade che al mandato si accompagni la procura; si raggiunge un duplice effetto:
– In virtù della procura il rappresentante può agire in nome e per conto del rappresentato;
– In virtù del mandato mandante e mandatario regolano i loro reciproci rapporti.
Si distingue, quindi:
– mandato con rappresentanza: in tal caso, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante. Gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario ricadono nella sfera giuridica del mandante. Oltre al mandato c’è il conferimento di una procura
– mandato senza rappresentanza: il mandatario agisce in nome proprio, per conto (ma non in nome) del mandante; il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi. Gli effetti giuridici degli atti compiuti non ricadono nella sfera giuridica del mandante, ma il mandatario ha l’obbligo di trasmetterli nella sfera giuridica del mandante
Quanto alla posizione delle parti del contratto di mandato, il mandante deve somministrare al mandatario i mezzi necessari per consentirgli l’esecuzione del mandato; deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e pagargli il compenso che gli spetta; deve risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell’incarico; può revocare, anche tacitamente, il mandato se non è stato conferito anche nell’interesse del mandatario. La revoca può aversi sia nel mandato oneroso sia nel mandato gratuito. Se il mandato è collettivo la revoca ha effetto solo se proviene da tutti i mandanti.
Il mandatario, invece, è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; non può farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico se non autorizzato; non può eccedere i limiti fissati nel mandato né discostarsi dalle istruzioni del mandante; è tenuto a comunicare senza ritardo al mandante l’esecuzione del mandato e deve presentare un rendiconto.
Salvo patto contrario con il mandante, non risponde verso di lui dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato.
Il mandato congiuntivo non ha effetto se non accettato da tutti i mandatari.
Il mandatario, infine, deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i suoi diritti verso il vettore.
Ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi.
Le cause d’estinzione del mandato sono la scadenza del termine o compimento dell’affare; la revoca del mandante; la rinunzia del mandatario; la morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario.