Riferimenti normativi
Articoli 147, 148, 155, 155, comma 4 e 155-quinquies, 155 sexies, 237, 325, 261, 279, 315, 1322,2 del Codice Civile.
Con il termine mantenimento si fa riferimento a tutti i bisogni della famiglia, non solo quelli fondamentali (riconducibili allo stretto necessario, come il vitto e il vestiario), ma anche quelli tali da garantire il mantenimento di un certo tenore di vita, ovvero i bisogni che riguardano la vita relazionale dei membri della famiglia, da commisurarsi all’ambito sociale dove essa è inserita.
Il mantenimento è una prestazione di carattere economico che può trovare fonte nella legge, in un provvedimento del giudice o nell’accordo delle parti.
Il legislatore, pur non disciplinando il contratto di mantenimento, utilizza l’espressione “mantenimento” in una pluralità di ipotesi, ricollegabili ad un obbligo nascente ex lege in capo ad un soggetto nei confronti del coniuge, dei figli o di altri familiari (147, 148, 155, 155 sexies, 237, 325, 261, 279 e 315).
Le ipotesi di mantenimento contemplate dalla legge sono quelle tra coniugi e nei confronti dei figli.
In particolare, verso i minori, il mantenimento non è visto come il mero utilizzo del denaro per il soddisfacimento dei loro bisogni, ma anche come una complessa attività di educazione e presenza costante, per garantire il loro sviluppo psico-fisico.
L’obbligo di mantenimento verso i figli può prolungarsi oltre la maggiore età, se essi con diligenza aspirano a raggiungere un titolo di studio superiore che comporti l’impossibilità temporanea di mantenersi economicamente: naturalmente, il mantenimento non può avere durata infinita.
Il contratto di mantenimento è un contratto atipico che presenta affinità con la rendita.
Il mantenimento è, infatti, il contratto con il quale, a fronte del trasferimento di un immobile, di un bene mobile o della cessione di un capitale, una parte si obbliga a fornire prestazioni assistenziali, morali e materiali, affinché il soggetto mantenuto conservi il suo tenore di vita.
L’obbligo di mantenimento deve prevedere un elenco di prestazioni che assicurino la prosecuzione di un certo tenore di vita, precisando che detto elenco è esemplificativo e non tassativo e che sono dovute al mantenuto tutte le altre prestazioni idonee ad assicurargli un tenore di vita non inferiore a quello attuale, nonché che le dette prestazioni hanno carattere continuativo e non periodico e che prescindono dal bisogno alimentare e dalla possidenza di altri redditi.
L’esecuzione della prestazione è continuata (non periodica) ed ha ad oggetto prestazioni per loro natura infungibili (a differenza della rendita). Il contenuto della prestazione di mantenimento è infungibile, ed è infatti normalmente comprensivo di vitto, alloggio, assistenza medica ecc.; è caratterizzato dunque da una forte accentuazione dell’intuitus personae, in quanto essa si sostanzia, oltre che in una serie di obblighi di dare, soprattutto in obblighi di fare, fra i quali, particolarmente fondati sulla fiducia della persona, appaiono quelli relativi all’assistenza, alla compagnia, ecc.
E’ un negozio bilaterale, consensuale, ad effetti reali ed obbligatori, a titolo oneroso, di straordinaria amministrazione, formale quando ha ad oggetto beni immobili, a prestazioni corrispettive ed aleatorio (v. Contratto – Classificazioni). Come la rendita vitalizia, anche il contratto di mantenimento è caratterizzato dall’alea; si pongono quindi i medesimi problemi con riferimento alla mancanza dell’alea, che si pongono per tutti i contratti aventi ad oggetto prestazioni periodiche o continuative, legati alla vita di una persona (es. vitalizio alimentare).
L’alea del contratto mantenimento è doppia in quanto:
– è incerta in ordine alla durata, essendo parametrata alla vita del soggetto;
– è incerta in ordine all’entità delle prestazioni in favore di questo, che non sono determinate in misura certa e che si devono parametrare al mantenuto.
E’ uno strumento alternativo alla donazione con onere (v. Donazione modale), ma a differenza di questa, il contratto di mantenimento non è soggetto a riduzione (v. Azione di Riduzione).
Giurisprudenza
La Giurisprudenza ha più volte affermato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio.