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Matrimonio per procura

Riferimenti normativi

Articolo 111 del Codice civile

 

Disciplina

La legge prevede che i militari o le persone che per ragioni di servizio si trovino al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura (v. Procura).

Il matrimonio per procura può essere celebrato anche se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo.

 

Il ricorso può essere presentato anche dal notaio incaricato della stipula della procura.

La procura deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

 

Essa deve essere perfezionata per atto pubblico con l’assistenza di almeno due testimoni ed ha validità limitata nel tempo, posto che il matrimonio non può essere celebrato quando siano trascorsi 180 giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.

La procura può, infine, essere revocata: in tal caso, il matrimonio è nullo anche se celebrato nell’ignoranza della revoca, salvo che vi sia stata coabitazione. Infatti, la coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata all’aggiornamento della celebrazione.

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