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Matrimonio Putativo

Riferimenti normativi

Articoli 128 e ss. del Codice Civile

 

Disciplina

Il matrimonio putativo è il matrimonio dichiarato nullo o annullato ma contratto in buona fede da almeno uno dei coniugi.

La fattispecie del matrimonio putativo ricorre quando i coniugi (entrambi o solo uno) si sono sposati perché non conoscevano una causa di nullità del matrimonio (pensavano quindi che le nozze fossero valide) oppure perché il loro consenso è stato estorto con violenza.

Affinché possa realizzarsi effetti del matrimonio putativo è comunque necessaria la sussistenza di un atto di matrimonio, seppur invalido, mentre non è sufficiente un matrimonio inesistente per essersi, ad esempio, le parti sposate senza l’intervento dell’ufficiale di stato civile.

 

La fattispecie del matrimonio putativo presuppone, dunque, l’esistenza di una celebrazione e, quindi, la presenza dei coniugi e dell’organo statuale.

Se il matrimonio è dichiarato nullo gli effetti del matrimonio valido si producono in favore dei coniugi fino alla sentenza che pronunzia la nullità: ciò accade solo qualora i coniugi stessi lo abbiano contratti in buona fede oppure quando il loro consenso sia stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi stessi.

In caso di matrimonio putativo, invece, la sentenza di nullità non retroagisce e l’unione rimane valida per il periodo che precede la statuizione giudiziale.

 

Con questo istituto giuridico, la legge vuole proteggere il coniuge che si è sposato in buona fede (o perché costretto da cause esterne) e soprattutto i figli nati prima della sentenza di annullamento. In caso di matrimonio putativo quindi, la sentenza che dichiara nulle le nozze non ha efficacia retroattiva: il matrimonio resta valido (sia per i coniugi che per i figli) fino al giorno della pronuncia giudiziale e gli effetti dell’annullamento si producono solo a partire da quest’ultima.

 

Ciò avviene, in particolare:

– quando entrambi i coniugi hanno contratto matrimonio in buona fede, cioè non conoscendo una causa di nullità effettivamente presente (ad esempio non sapevano di essere parenti stretti e non potersi sposare);

– quando il loro consenso è stato estorto con violenza (non solo fisica, ma anche morale: si pensi alle minacce di un terzo) o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi (si pensi a chi si è sposato per sfuggire a persecuzioni politiche o di altro genere).

In queste due circostanze, il giudice può ordinare ad uno dei coniugi di corrispondere somme periodiche di denaro all’altro, qualora quest’ultimo non abbia adeguati redditi propri e non si sia nuovamente sposato. L’importo deve essere proporzionato alle risorse dell’obbligato e va versato per un periodo massimo di tre anni.

Può poi capitare che uno dei coniugi sia in mala fede. Ad esempio, quando non ha detto all’altro di essere già sposato o di essere suo parente. In questo caso il matrimonio rimane valido (sempre fino al giorno della sentenza) per il solo coniuge in buona fede e per i figli (che quindi saranno figli legittimi del soggetto in buona fede).

– tutti e due i coniugi erano in mala fede al momento del matrimonio. In tale circostanza il matrimonio resta valido solo per figli nati o concepiti durante le nozze, a meno che l’annullamento non sia stato causato da incesto.

Se il matrimonio è stato annullato e solo uno dei coniugi era in buona fede al momento delle nozze, quello in mala fede è obbligato a corrispondergli un’indennità in denaro. Il versamento avviene in automatico: non occorre dimostrare di aver subito un danno patrimoniale dovuto all’annullamento del matrimonio. Secondo la legge, inoltre, il valore dell’indennizzo deve comprendere una somma corrispondente al mantenimento di tre anni. Ancora, il coniuge in buona fede ha diritto agli alimenti, a meno che non ci siano altri soggetti obbligati.

Se la causa dell’annullamento delle nozze sia da addebitare ad un terzo (colui che ad esempio ha minacciato i nubendi costringendoli a sposarsi), sarà quest’ultimo a dover corrispondere l’indennità al coniuge in buona fede. Non basta, perché se il terzo ha cooperato con uno dei nubendi nel determinare la nullità del matrimonio, i due saranno obbligati in solido a pagare il suddetto indennizzo. L’avente diritto (coniuge in buona fede) potrà pretenderne il pagamento integrale da entrambi, in via alternativa.

 

Giurisprudenza

La disciplina dettata per il matrimonio putativo si applica anche alla nuovo matrimonio contratto dal coniuge il presunto morto poi ritornato: In tal caso la nullità del secondo matrimonio mi fa salvi gli effetti civili.

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