Riferimenti normativi
Articoli 106, 143 e ss del Codice Civile
Disciplina
Il matrimonio è un negozio giuridico che indica l’unione fra due persone, a fini civili, religiosi o ad entrambi i fini e che di norma viene celebrato attraverso una cerimonia pubblica detta nozze, comportando diritti e obblighi fra gli sposi e nei confronti dell’eventuale prole.
Nell’ambito dell’ordinamento italiano convivono due tipi di matrimonio:
– quello civile
– quello concordatario, ovvero un matrimonio contratto secondo le regole del diritto canonico ma che produce anche effetti civili, una volta adempiuto l’onere della trascrizione dell’atto di matrimonio nel registro degli atti dello stato civile.
Vi è, inoltre, il matrimonio celebrato dinanzi a ministro di culto acattolico ammesso nello Stato, che non costituisce una terza tipologia rispetto al matrimonio civile e concordatario, ma solo una possibile variante del matrimonio civile, dato che la disciplina sia dell’atto che del rapporto è quella del matrimonio civile, salvo quanto stabilito dalla legge speciale concernente tale matrimonio. Esso anziché essere celebrato dall’ufficiale dello stato civile, ha celebrato da un ministro del culto acattolico che deve essere cittadino italiano e la cui nomina da parte degli organi competenti del culto deve essere approvata dal Ministro degli Interni, autorizzato dall’Ufficiale dello stato civile.
Quanto ai requisiti per poter contrarre matrimonio, la legge richiede:
- La maggiore età, ovvero l’età di almeno 16 anni se il tribunale abbia concesso l’autorizzazione al minore sedicenne a contrarre matrimonio, sussistendo gravi motivi sempre che sia stata accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte.
- La piena sanità mentale: non può, pertanto, contrarre matrimonio l’interdetto per infermità mentale; può essere, invece, impugnato il matrimonio concluso in stato di incapacità di intendere e di volere, salvo che vista stata coabitazione per un anno dopo che incapace ha recuperato la pienezza delle sue facoltà mentali.
- La libertà di Stato, in quanto non può contrarre matrimonio che è vincolato da un precedente matrimonio.
La legge individua inoltre degli impedimenti a contrarre matrimonio. Gli impedimenti sono di due tipi: dirimenti, cioè quelli che se non osservati determinano la nullità del matrimonio; impedienti, ovvero che se non osservati obbligano a pagare un’ammenda.
Sono impedimenti dirimenti:
- l’esistenza di un rapporto di parentela, affinità, adozione o affiliazione tra i nubendi nei limiti e gradi previsti dalla legge;
- l’omicidio tentato o consumato da un nubendo sul coniuge dell’altro, purché non colposo o preterintenzionale;
Sono impedimenti impedienti:
- il lutto vedovile: al fine di evitare ogni dubbio in ordine alla paternità di un eventuale figlio, la legge stabilisce che non può contrarre matrimonio la donna se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
- l’omissione delle pubblicazioni salvo i casi di esonero concesso dal tribunale per motivi gravissimi e di matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita.
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione nei Comuni di residenza degli sposi e il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo che la pubblicazione sia compiuta.
Quest’ultima, poi, si considera non avvenuta se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi.
In alcune ipotesi, in presenza di gravi motivi, il termine della pubblicazione può essere ridotto e, per cause gravissime, tale adempimento può anche essere omesso. Serve in ogni caso l’autorizzazione del tribunale.
Se sussiste una causa che osta alla celebrazione del matrimonio, i genitori o, in loro mancanza, gli ascendenti e i collaterali entro il terzo grado degli sposi possono fare opposizione, il cui diritto compete anche al tutore o al curatore, se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, e al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.
Il matrimonio civile deve essere celebrato nel Comune in cui è stata fatta la richiesta di pubblicazione, in forma pubblica, dinanzi all’ufficiale civile e in presenza di due testimoni.
Il matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale di stato civile si considera valido se questo ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi non sapevano che il celebrante non aveva tale qualità.
La legge regola i diritti e doveri che nascono dal matrimonio.
Con il matrimonio si instaura un principio di eguaglianza nella famiglia: i coniugi sono in posizione di perfetta eguaglianza.
Le decisioni sulla vita familiare sono prese in accordo tra loro e solo in caso di disaccordo la legge permette l’intervento del giudice per risolvere le controversie, intervento richiesto da uno dei coniugi senza particolari formalità.
Con il matrimonio sorge, inoltre, l’obbligo reciproco di fedeltà: la fedeltà va intesa non solo come astensione dei rapporti sessuali con persone diverse dal coniuge, ma anche come dedizione spirituale che deve essere riservata principalmente al coniuge.
In altre parole sarà violato l’obbligo di fedeltà anche nel caso in cui si preferisca avere rapporti personali privilegiati con persone diverse dal coniuge.
Sorge, inoltre, l’obbligo di assistenza morale, materiale e di collaborazione: nel rispetto di questi obblighi si coglie forse uno degli aspetti essenziali del matrimonio.
I membri della coppia, infatti, non decidono solo di vivere insieme per soddisfare esigenze personali, ma anche per venire l’uno incontro alle necessità dell’altro, e per decidere di indirizzare in maniera unitaria il cammino della loro vita.
L’obbligo di assistenza, infatti, deve essere osservato ogni qual volta uno dei coniugi si trovi in difficoltà, difficoltà sia di natura morale sia di natura materiale. Tale obbligo ha certamente contenuto più ampio rispetto a quello che incombe sul coniuge nel prestare gli alimenti.
Il diritto all’assistenza morale e materiale cessa con allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare.
Per giusta causa si può intendere esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la convivenza in presenza dei quali il diritto all’assistenza morale e materiale viene meno.
La legge considera giusta causa di allontanamento la proposizione della domanda si separazione, annullamento del matrimonio o di divorzio.
Obbligo di coabitazione e di contribuzione: i coniugi devono risiedere” sotto lo stesso tetto”, luogo dove fissano la residenza familiare; sono inoltre obbligati a contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità di lavoro e professionale.
Chiara è la differenza con l’obbligo di assistenza. In questo caso, infatti, ogni coniuge deve dare il suo contributo per le necessità della famiglia, mentre il dovere di assistenza materiale viene alla luce solo nei confronti dell’altro coniuge e quando questi si trovi in difficoltà. L’obbligo di contribuzione permane anche dopo la separazione trasformandosi in dovere di mantenimento;
Doveri verso i figli.
L’articolo 147 c.c. impone ad entrambi i coniugi di mantenere e istruire ed educare i propri figli tenendo conto della loro personalità secondo le regole già viste in tema di responsabilità genitoriale. Ricordiamoli brevemente riportando l’art. 315 bis:
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa”.
Gli obblighi dei genitori, coniugi in questo caso devono essere adempiuti secondo le regole previste dall’art. 316 bis, per il richiamo effettuato dall’art. 148; sono regole che abbiamo già visto in relazione alla responsabilità genitoriale, ma ricordiamo che genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando però non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
Al matrimonio è oggi quasi totalmente equiparata l’unione civile (v. Unione Civile).