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Modalità di pagamento e limiti alla circolazione dei contanti

Il pagamento è un trasferimento di ricchezza da una parte in causa (ad esempio una persona o azienda) a un’altra.

Viene solitamente eseguito in cambio della fornitura di merci, servizi o entrambi, o per adempiere un obbligo giuridico.

 

Le principali modalità di pagamento sono:

– Denaro contante.

– Carta di credito.

– Carta di debito o carta prepagata.

– Bancomat o carta di debito.

– Bonifico.

– Assegni.

– Assegno bancario.

– Assegno circolare.

– Cambiale

– Ricevuta bancaria

– Mav e Rav

– Modello F24

– Credito Documentario

 

Denaro contante

Con riferimento al denaro contante, la legge dispone che questo tipo di pagamento deve essere effettuato:

  • con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento: quindi, per esempio, può essere legittimamente rifiutato in Italia un pagamento effettuato in dollari.
  • per il suo valore nominale: il principio nominalistico comporta che il pagamento dev’essere eseguito con la stessa quantità di denaro prevista nel momento in cui l’obbligazione è sorta.

 

Inoltre, se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento (il classico esempio è: lira contro euro), questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.

Pagare in contanti, però, non è sempre possibile.  Esistono delle limitazioni. Il divieto del trasferimento di denaro contante ha il fine di combattere l’evasione fiscale (i pagamenti in nero) incentivando i mezzi di pagamento tracciabili. 

Il limite al pagamento in contanti è fissato a 2.000 euro: questa è la soglia massima per le transazioni in denaro contante, destinata a scendere ancora dal 1° gennaio 2022, quando il limite sarà di 1.000 euro. Il divieto vale anche in caso di trasferimento di denaro effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia.

Tale limite comporta che fino a 1.999 euro è possibile dare soldi in contanti ad un’altra persona/azienda; da 2.000 euro in su è necessario l’utilizzo di strumenti tracciabili (bonifico bancario, carta di credito, ecc.) per poter trasferire risorse da un soggetto ad un altro.

 

Nel 2022 si tornerà quindi al limite ai pagamenti in contante stabilito dal Governo Monti, ma il passaggio sarà graduale:

  • fino al 30 giugno 2020 si poteva pagare in contanti fino a 3.000 euro;
  • dal 1° luglio è scattata la nuova soglia, fissata a 2.000 euro;
  • un’ulteriore stretta è prevista dal 2022, quando il limite sarà dimezzato e passerà a 1.000 euro.

L’introduzione del nuovo limite all’uso del contante era già stato stabilito dal decreto n. 124/2019 collegato alla Legge di Bilancio, come ulteriore strumento nelle mani del Governo per la lotta all’evasione fiscale.

Negli ultimi 20 anni il tetto per le operazioni in contanti è cambiato svariate volte. È stato il Governo Monti a scendere per la prima volta a 1.000 euro alla fine del 2011 e fino al 2015.

Prima invece, tra il 2008 e il 2010, il limite era fissato a 12.500 euro per i pagamenti in contanti. Il piano attuale è quello di tornare alla soglia massima 1.000 euro a partire dal 2022, ma ci si arriverà gradualmente.

 

Superando la soglia stabilita di 2.000 euro, dal 1° luglio 2020 scattano sanzioni salate: fino a 50.000 euro per operazione.

Inoltre, l’emergenza sanitaria ha dato una spinta non indifferente ai pagamenti tracciabili: complice la chiusura forzata di moltissime attività, in tanti hanno puntato alla vendita online.

Anche per disposizioni governative -ovvero per limitare il più possibile i contatti non necessari e per mantenere la distanza di sicurezza- i pagamenti con bancomat sono stati caldamenti raccomandati. Questo spiega anche il successo di molte applicazioni per il mobile payment (cioè pagare attraverso il cellulare).

 

Carta di credito

La carta di credito è un tipo di carta di pagamento cioè uno strumento di pagamento elettronico, costituito da una carta di materia plastica. Dispone di un dispositivo per il riconoscimento dei dati identificativi del titolare e dell’istituto bancario o finanziario emittente memorizzati su banda magnetica e/o chip. Come altri strumenti analoghi consente di evitare l’uso del contante.

Viene rilasciata da una banca o da un ente finanziario e l’utilizzo della disponibilità della carta varia in funzione dell’affidabilità del cliente stesso. Fra i vantaggi e/o motivi che spingono all’uso delle carte di credito è che l’addebito dal fondo del titolare avviene successivamente al momento della transazione, così che c’è un vantaggio finanziario.

 

Quando si preleva da una carta di credito, infatti, l’addebito della somma sul conto corrente avviene, generalmente, il mese successivo a quello in cui l’operazione di pagamento è stata effettuata.

Chi è titolare di una carta di credito può acquistare beni e servizi sia presso gli esercizi commerciali convenzionati (ad esempio negozi e supermercati) sia on-line.

Ogni carta ha un limite di utilizzo (c.d. massimale) che è quello stabilito dalla banca al momento dell’emissione (di solito è previsto sia un massimale mensile che un massimale giornaliero).

 

Tale limite potrà essere modificato su richiesta del cliente, previa approvazione della banca.

Per poter ottenere la carta di credito, l’utente dovrà già essere titolare di un conto corrente presso la banca in cui effettua la richiesta.

 

Carta di debito o carta prepagata

La carta di debito (detta anche carta prepagata) è una carta di pagamento il cui titolare deve versare in anticipo (ad esempio attraverso il deposito di denaro contante) l’importo che utilizzerà successivamente. Per ottenerla non è necessario possedere un conto corrente.

Le carte prepagate, infatti, differiscono dalle carte bancomat e dalle carte di credito proprio per il fatto che non sono collegate ad un conto corrente e addebitano il pagamento immediatamente.

Gli esempi più comuni di carte di debito sono la Postepay e la carta prepagata Paypal.

La carta può essere ricaricata (delle somme necessarie) presso strutture convenzionate con l’emittente. Il limite di utilizzo coincide con l’importo massimo caricabile sulla carta, che è diverso a seconda del tipo di carta prepagata.

 

Bancomat o carta di debito

Per ottenere il bancomat o la c.d. carta di debito, l’utente deve essere titolare di un conto corrente presso la banca in cui effettua la richiesta.

A differenza della carta di credito, la data di addebito sul conto corrente dell’importo corrispondente al pagamento effettuato avviene contestualmente al pagamento stesso: è necessario quindi che l’utente effettui tali operazioni solo in presenza di un budget corrispondente sul proprio conto corrente. Ogni bancomat ha un limite di utilizzo giornaliero e mensile concordato con la banca al momento dell’emissione: esso è modificabile su richiesta del cliente a seconda delle esigenze, previa approvazione della banca stessa.

 

Bonifico

Il bonifico è un ordine di pagamento.

L’ordinante dà alla propria banca l’ordine di trasferire una certa somma di denaro al conto di un beneficiario. Il conto corrente del destinatario può essere presso la stessa o un’altra filiale della medesima banca. Ma può anche essere stato aperto presso una banca diversa, e anche all’estero.

Nell’operazione di bonifico bancario sono quindi coinvolti tre soggetti: l’ordinante; l’istituto di credito; il beneficiario.

Chi vuole pagare tramite bonifico bancario dovrà “ordinare” alla banca di trasferire una determinata somma di denaro sul conto corrente del beneficiario.

L’ordinante (chi, cioè, effettua il pagamento) di solito è titolare di un conto corrente presso la banca in cui dispone il bonifico. La titolarità del conto, tuttavia, non è obbligatoria:  chi vuole effettuare un bonifico potrà anche recarsi presso uno sportello bancario e presentare direttamente la somma di denaro che intende “bonificare”. Il bonifico, infatti, può essere fatto allo sportello bancario o telematicamente usufruendo dei servizi di home banking.

Ci sono due modi, dunque, di fare un bonifico bancario:

  • allo sportello bancario;
  • attraverso i servizi di home banking

 

Assegni

Esistono diverse tipologie di assegni, quali:

  • assegno bancario;
  • assegno circolare;
  • assegno postale.

 

Assegno bancario

L’assegno bancario è un titolo di credito (v. Titoli di credito).

Chi intende utilizzare detta tipologia di pagamento (ovverosia il c.d. traente) deve ordinare alla propria banca (c.d. trattaria) di pagare una determinata somma di denaro nei confronti di un determinato soggetto (il c.d. prenditore). Esso, inoltre, è pagabile a vista (che vuol dire che la banca lo pagherà all’atto della presentazione). L’assegno bancario deve essere “destinato” ad una persona determinata. Tuttavia, se inferiore a mille euro, può essere anche al portatore e trasferibile, cioè circolare tra vari prenditori.

 

Assegno circolare

L’assegno circolare è un titolo di credito emesso da una banca per somme disponibili al momento dell’emissione. Si tratta, dunque, di un metodo di pagamento che garantisce molta certezza nei confronti del suo destinatario. Questo perché per poter richiedere l’emissione di un assegno circolare, il richiedente dovrà prima versare il corrispondente denaro alla banca che lo emetterà (o avere la corrispondente “liquidità” sul proprio conto corrente). Con l’assegno circolare, infatti, la banca promette incondizionatamente di pagare a vista una somma di denaro al suo possessore. Se di importo pari o superiore a mille euro deve riportare l’indicazione di “non trasferibile”, se di importo inferiore il cliente può chiedere alla banca che sia emesso senza questa clausola.

 

Per l’emissione di un valido assegno circolare, la legge richiede espressamente e a pena di nullità il rispetto di una serie di indicazioni. In particolare è fondamentale che l’assegno riporti i seguenti dati:

  • la denominazione di assegno circolare;
  • la promessa/garanzia dell’ente di pagare la somma riportata sul titolo al momento dell’incasso dell’assegno da parte del beneficiario;
  • il nome/ragione sociale del beneficiario;
  • la data e il luogo di emissione;
  • la firma dell’ente che emette l’assegno circolare.

 

Assegno postale

Un assegno postale è un titolo di credito con le stesse caratteristiche di un assegno bancario. Poste Italiane infatti, non è solo una società di spedizioni, ma anche un intermediario finanziario che offre alla sua clientela possibilità in ordine all’apertura e alla disponibilità di specifici conti correnti. Ai titolari di conto corrente poi, Poste Italiane consegna un classico libretto di assegni, non trasferibile.

L’assegno postale può essere di due tipologie:

  • assegno postale ordinario, che è come un assegno bancario ordinario: non c’è, quindi, la certezza che sia coperto;
  • assegno postale vidimato: assicura maggiori garanzie, corrispondendo infatti alla figura dell’assegno bancario circolare. Esso, però, ha una validità limitata a soli due mesi dalla data di emissione (contrariamente dai classici assegni) e può essere incassato su qualsiasi altri conti bancari o postali (a differenza dell’assegno postale ordinario, che può essere tratto solo su un conto corrente postale).

 

Cambiale (v. Cambiale)

Si tratta di un titolo di credito che contiene l’ordine o la promessa incondizionata di pagare a una determinata persona una certa somma nel tempo e nel luogo indicati nel titolo.

Tale strumento di pagamento consente a chi lo emette di differire il pagamento di una somma dovuta e permette al creditore-prenditore del titolo di trasferirlo mediante girata o di procurarsi la disponibilità immediata del credito scontandolo presso una banca.

La cambiale ha una particolare efficacia probatoria: in caso di mancato pagamento alla scadenza, il creditore-prenditore di una cambiale può agire in via esecutiva sul patrimonio del c.d. debitore cambiario.

 

La ricevuta bancaria (c.d. Ri.ba.)


Con la ricevuta bacaria (c.d. Ri.ba) il creditore comunica, anche on line, alla banca i dati relativi ai suoi crediti tramite il modulo Ri.Ba. e le conferisce un mandato per l’incasso. La banca del creditore, quindi, invia la disposizione di pagamento alla banca del debitore che, a sua volta, invia un avviso di pagamento a quest’ultimo.
Si tratta di un metodo di pagamento che consente al creditore di incassare anche più crediti, di importo rilevante. La ricevuta bancaria, però, non è un titolo di credito: in caso di inadempimento, dunque, non costituisce un titolo esecutivo.

 

Mav e Rav

Il Mav (pagamento mediante avviso) è utilizzato per il pagamento di somme frazionate a favore di enti pubblici, condomini, società finanziarie che gestiscono crediti al consumo. Si tratta, in sostanza, di un bollettino prestampato, con un codice identificativo, emesso – per un importo predeterminato – con il seguente procedimento:

  • il creditore comunica alla propria banca la lista dei suoi crediti;
  • la banca invia gli avvisi di pagamento e i relativi bollettini ai debitori, invitandoli a pagare entro una certa data;
  • i debitori pagano presso gli sportelli bancari, i concessionari autorizzati (ad esempio le tabaccherie), oppure on line.

Il pagamento del Mav è gratuito sia allo sportello bancario sia tramite altri canali, anche telematici, messi a disposizione dalle banche. Tuttavia, se eseguito presso Poste italiane comporta il pagamento di una commissione.

 

Il Rav (ruoli mediante avviso) è un bollettino utilizzato dai concessionari incaricati alla riscossione di somme iscritte a ruolo, come ad esempio tasse sulle concessioni governative, sulla nettezza urbana, iscrizione agli albi professionali.

Le commissioni per il pagamento del Rav variano in base agli accordi degli istituti bancari o postali.

 

Modello F 24

Il modello F24 consente di pagare la maggioranza di imposte, tasse e contributi previdenziali.

Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi.

Il modello è definito “unificato” perché permette al contribuente di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.

 

Credito documentario

Il c.d. credito documentario è un metodo di pagamento molto diffuso nella prassi degli scambi e dei contratti internazionali.

Si tratta dell’impegno scritto di una banca (emittente) emesso per ordine di un compratore (ordinante) a favore di un venditore (beneficiario) a pagare (a vista o in maniera differita) a seguito del ritiro di determinati documenti.

 

Il pagamento si articola nelle seguenti fasi:

  • l’ordinante (acquirente o importatore di un bene o di un servizio) presenta alla sua banca la domanda di apertura di un credito documentario;
  • la banca emittente (banca dell’ordinante), apre il credito documentario e assume l’impegno di effettuare il pagamento in favore del venditore beneficiario;
  • la banca avvisante (banca del venditore o esportatore) conferma al suo cliente l’apertura del credito documentario e riceve dal venditore i documenti (ad esempio i documenti di imbarco o spedizione della merce, i documenti assicurativi, le fatture commerciali, i certificati d’origine, i certificati di peso o di qualità) per la verifica e la trasmissione alla banca emittente;
  • il beneficiario (venditore o esportatore), responsabile della fornitura della merce o del servizio e della presentazione dei documenti relativi al credito documentario, se tutto è regolare, riceve il pagamento.

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