Riferimenti normativi
Articolo 922 del Codice Civile
La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.
La legge elenca i diversi modi di acquisto della proprietà, senza, però, indicarli in modo tassativo (infatti la proprietà si acquista anche “negli altri modi stabiliti dalla legge”).
I modi di acquisto della proprietà si distinguono in due categorie:
– modi di acquisto a titolo originario (v. Acquisti a titolo originario)
– modi di acquisto a titolo derivativo (v. Acquisti a titolo derivativo)
La distinzione è particolarmente importante perché nei modi di acquisto a titolo derivativo si verifica una successione nel diritto che è trasmesso da un soggetto ad un altro, mentre in quelli a titolo originario si diviene (o è come se si divenisse) proprietario per la prima volta.
Di conseguenza l’acquisito a titolo originario è più certo rispetto a quello derivativo, per la semplice ragione che in quest’ultimo caso la situazione giuridica trasmessa potrebbe non essere quella che appare; potrebbe accadere, infatti, che si acquisisca il diritto da chi non è proprietario, e poiché non si può trasmettere quello che non si ha, il nuovo presunto proprietario non avrà in realtà acquisito alcun diritto.
Vi sono molti diritti che insistono sulla proprietà (v. Proprietà), sia reali che di godimento (v. Diritti reali), e la trasmissione della proprietà a titolo derivativo comporta di regola la trasmissione anche di questi ed altre situazioni giuridiche.
Questo non accade in caso di acquisto a titolo originario poiché il diritto si costituisce per la prima volta, privo, quindi, di pesi.