Le modificazioni dal lato passivo del rapporto obbligatorio, (fenomeno della sostituzione dal lato passivo del rapporto obbligatorio di successioni a titolo particolare nel debito) sono l’accollo (v. Accollo), l’espromissione (v. Espromissione) e la delegazione (v. Delegazione di debito e delegazione di pagamento), che sono i tre istituti di assunzione del debito.
Mentre, la circolazione del credito prescinde dal consenso del debitore, la modificazione dal lato passivo del rapporto obbligatorio non può attuarsi senza il consenso del creditore.
Il motivo è che il creditore (v. Creditore) verrebbe pregiudicato da tale modificazione se il nuovo debitore risultasse meno solvibile disponendo di un patrimonio meno capiente (il patrimonio rappresenta la garanzia patrimoniale generica del credito).
Inoltre, ove la prestazione abbia carattere infungibile, la sua esecuzione da parte del nuovo debitore non costituirebbe esatto adempimento e lascerebbe insoddisfatto l’interesse creditorio.
Il principio secondo cui alla modificazione del soggetto passivo del rapporto deve concorrere il creditore conosce solo 2 eccezioni.
La prima è rappresentata dalla morte del debitore, perché l’erede succede nell’intero patrimonio del de cuius, salvi i casi in cui la morte del debitore provoca l’estinzione del rapporto (appalto, mandato): in questi casi, sebbene il patrimonio ereditario si confonde (nel caso di accettazione pura) con il patrimonio personale dell’erede, il codice mette a disposizione del creditore del defunto lo strumento della separazione dei beni. La seconda eccezione è costituita dalle obbligazioni propter rem, nelle quali la titolarità del debito è legata alla circolazione del bene al quale il debito inerisce.
La modificazione dal lato passivo del rapporto obbligatorio può realizzarsi in 2 modi: cessione del debito o novazione soggettiva.
La cessione del debito implica che il debito si trasferisca con le garanzie reali e personali che lo assistevano; la novazione comporta l’estinzione di esse.
Inoltre, nel caso di cessione il rapporto continua ad essere disciplinato dal titolo originario, per cui il nuovo debitore conserva la possibilità di opporre al creditore le eccezioni che gli avrebbe potuto opporre il precedente debitore; nel caso di novazione soggettiva, l’obbligazione ha la sua fonte nel titolo con il quale il nuovo debitore la assume e questi, dunque, non può opporre al creditore le eccezioni fondate sul titolo originario del rapporto.
Il codice non contempla la cessione del debito, ma contempla la novazione soggettiva, definendola come la vicenda per cui il nuovo debitore è sostituito a quello originario, che viene liberato, ma solo al fine di rinviare alla disciplina della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo.