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Mutuo di scopo

Una fattispecie caratteristica del contratto di mutuo è il mutuo di scopo.

Questa si verifica soltanto quando il contratto ha ad oggetto una somma di denaro. L’obbligazione nascente infatti deriva dalla fornitura di mezzi finanziari da parte del mutuante in favore del mutuatario con una clausola di destinazione degli stessi.

La causa dello scopo riguarda un interesse del mutuante affinché il mutuatario realizzi una determinata attività convenuta nel contratto che ne costituisce elemento essenziale.

Il mutuatario si obbliga dunque, oltre alla restituzione del capitale e dei relativi interessi, al compimento dell’opera accordata.

 

Tale fattispecie esula dalla rigorosa disciplina prevista dal codice civile sul contratto di mutuo essendosi affermata per lo più nella prassi degli affari.

La stessa, infatti, si riconduce alle operazioni di finanziamento.

Non configura un contratto reale bensì consensuale, in cui la consegna delle somme da mutuare costituisce l’oggetto dell’obbligazione del mutuante e non l’oggetto del contratto medesimo.

 

Giurisprudenza

La Cassazione Civile ha affermato che la caratteristica del contratto di mutuo di scopo va ravvisata nel fatto che, con l’incontro dei consensi delle parti, si perfeziona il contratto consensuale di finanziamento, ma non si trasferisce in capo al soggetto finanziato la proprietà delle somme oggetto del finanziamento stesso, occorrendo per tale trasferimento l’elemento ulteriore della “traditio” delle somme medesime.

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