Riferimenti normativi
Articoli 1813 e ss. Del Codice Civile
Il mutuo è un contratto con cui una parte (privato o istituto di credito) consegna ad un’altra una certa quantità di denaro o di cose fungibili, della cui restituzione garantisce l’altra parte obbligandosi a restituirne della stessa specie e qualità.
La parte che consegna viene definita mutuante, mentre la parte che riceve e si obbliga alla restituzione mutuatario.
Le parti dunque si accordano, senza alcun obbligo di forma, per la consegna di denaro o cose fungibili da restituirsi entro un determinato arco di tempo.
La consegna determina il passaggio di proprietà delle cose trasferite con la possibilità per il mutuatario di consumarle a piacimento.
Il mutuo è un contratto reale (v. Contratto – Classificazioni) in quanto si perfeziona solo con l’avvenuta consegna delle cose non essendo sufficiente il mero consenso delle parti (v. Consenso Traslativo – Principio).
Dal contratto l’obbligo di restituzione delle cose consegnate entro un certo termine stabilito dalle parti nel contratto.
Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario. Di norma non è ammessa la restituzione anticipata.
In due casi il termine di restituzione può essere stabilito da giudice:
– quando le parti non hanno stabilito un termine nel contratto. Il giudice in tal caso valuterà le circostanze prima di fissare un termine;
– se è stato preso accordo per la restituzione quando il mutuatario sarà in grado di farlo.
Si distingue tra mutuo oneroso e mutuo gratuito (v. Contratto – Classificazioni).
Il contratto di mutuo è per natura oneroso, tuttavia può essere anche gratuito.
Esso è gratuito quando il mutuante si obbliga a cedere il credito o le cose al mutuatario per il tempo accordato senza alcun onere in capo al mutuante. La causa dunque consiste nel vantaggio procurato dal mutuante al mutuatario.
Il mutuo è oneroso quando la consegna di denaro o altre cose fungibili è accompagnata dal pagamento di un corrispettivo sotto forma di interessi. La causa del contratto in questo caso si ravvisa nello scambio tra denaro o cose fungibili e pagamento di un tasso di interesse.
Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi la legge prescrive che siano di importo pari a quello legale salvo diversa pattuizione, che se superiore richede l’atto scritto.
La legge contempla, inoltre, il problema degli interessi usurari (v. Interessi e Interessi legali).
Sono usurari gli interessi stabiliti in misura superiore a una certa soglia predeterminata e aumentata della metà o quelli inferiori a tale limite che siano sproporzionati rispetto all’oggetto della consegna.
Ne consegue la nullità della clausola relativa agli interessi stabiliti e l’assolvimento dal pagamento degli stessi.
La nullità è limitata alla clausola e non si estende al contratto di mutuo che rimane valido ed efficace. Ciò vale per i soli interessi corrispettivi e non a quelli moratori per mancato o ritardato pagamento. Quest’ultimi vengono calcolati infatti sul capitale non corrisposto o pagato in ritardo.
Il mutuatario non sempre è tenuto a corrispondere interessi quando stipula un contratto di mutuo oneroso. Può bensì obbligarsi ad effettuare una controprestazione di fare o di non fare o far partecipare il mutuante ad un utile conseguito con il capitale consegnatoli dallo stesso.
Con riferimento agli obblighi che sorgono in capo alle parti, il mutuatario deve restituire il denaro o le cose mutuate, nella stessa qualità e misura di quelle ricevute;
se deve restituire denaro, lo deve fare con moneta avente corso legale nello stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
Quando sono state date a mutuo cose fungibili e non ha possibilità di restituirle o gli risulta difficile per cause a lui non imputabili, il mutuatario dovrà convertire il valore delle cose fungibili in denaro e pagarne il prezzo, tenendo conto dell’epoca e del luogo in cui doveva avvenire la restituzione.
Il mutuante non ha obbligazioni da adempiere, fatto salvo il caso in cui il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.
Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.
Le ipotesi di estinzione del mutuo sono molteplici e possono riguardare:
– l’annullamento del contratto quando vi siano vizi nella consegna. Ad esempio se il mutuante consegna il denaro o le cose fungibili senza avere la capacità legale;
– la risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario nel pagamento degli interessi Tale rimedio è valido solo per il mutuo oneroso;
– il recesso per inadempimento nella restituzione rateale;
– la scadenza del termine convenuto nel contratto.
Non costituiscono risoluzione del contratto le ipotesi di impossibilità sopravvenuta e quella di eccessiva onerosità sopravvenuta.
A garanzia del soggetto che eroga il denaro nell’ambito di un contratto di prestito o finanziamento (mutuante) si applica il principio della responsabilità generica per cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
Le garanzie sul mutuo possono essere di natura personale o reale.
Le garanzie personali (v. Garanzie personali) sostituiscono al debitore originario un soggetto terzo estraneo al rapporto che si assume l’obbligazione di adempiere nei confronti del creditore in luogo del debitore. Fra queste troviamo, ad esempio, la fideiussione (v. fideiussione).
Le garanzie reali (v. Garanzie reali) sono l’ipoteca (v. Ipoteca) e il pegno (v. Pegno).
Con l’ipoteca il creditore può agire mediante esecuzione forzata sull’immobile vincolato per soddisfare il suo creditore nei confronti del mutuatario inadempiente.
Con il pegno il creditore tutela il soddisfacimento del suo credito ponendo ad oggetto della garanzia beni mobili, crediti o altri diritti relativi a beni mobili di proprietà del debitore o di un terzo.