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Nascituro

Riferimenti normativi

Articoli 1, 2, 254, 320, 321, 462, 643, 784, 715, 784 del Codice Civile

 

Il nascituro è il soggetto che sta per nascere.

Il legislatore ha dettato una disciplina particolare in presenza di un soggetto nascituro con riferimento alla sua capacità di succedere, alla donazione ed alla divisione.

La legge riconosce la possibilità che siano riservati al nascituro determinati diritti in attesa della sua venuta ad esistenza.

 

L’attribuzione di tali diritti è subordinata all’evento nascita, che è una condizione legale sospensiva.

Benché il destinatario degli effetti sia ancora inesistente si determinerebbe eccezionalmente l’anticipo di alcuni elementi della fattispecie stessa, che andrebbe a completarsi definitivamente solo all’esistenza del soggetto.

 

La cura degli interessi del nascituro si inquadra nell’ambito della rappresentanza di soggetto futuro.

Nell’ambito dei nascituri non rientrano i futuri figli adottivi, in quanto si sostituirebbe una volontà esterna a quella del disponente (inammissibile per successione e donazione ex 628,630,631 e 778 c.c.).

 

Quanto alla capacità di succedere dei nascituri, l’art 462 c.c. distingue tra:- Nascituri concepiti, i quali possono succedere per legge e per testamento (v. Testamento) (si applica rappresentazione e trasmissione)- Nascituri non concepiti, i quali possono succedere solo per testamento.

La dottrina prevalente ritiene che i nascituri (concepiti e non concepiti) possono soltanto  essere vocati all’eredità, mentre la delazione ereditaria a loro favore è differita al momento della nascita (v. Delazione).Solo la vocazione è attuale mentre la delazione è differita.

 

Ex art. 462,2 c.c. salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i 300 giorni dalla morte della persona della successione si tratta.

Si tratta di una presunzione di carattere relativo poiché coloro che abbiamo interesse possono dare prova contraria.

Quanto alla amministrazione di eredità devolute nascituri prima della nascita, occorre distinguere tra concepiti e non concepiti.

 

Se è chiamato alla successione un concepito, l’amministrazione e la rappresentanza spetta al padre e alla madre.

Ai genitori si applicano le disposizioni sul curatore dell’eredità giacente. Pertanto essi sono chiamati ad agire non quali meri rappresentanti legali, ma esercitando tutti i poteri e sottostando a tutti gli adempimenti tipici del curatore dell’eredità giacente.

Per i non concepiti, l’amministrazione spetta a coloro che sarebbero chiamati all’eredità qualora la nascita non si verificasse: sostituito, coeredi in accrescimento, eredi legittimi.

 

In ogni caso il tribunale del luogo della successione, quando ricorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti con la nomina di un amministratore estraneo.

La tutela dei diritti successori del nascituro non concepito compete al padre ed alla madre che ne hanno la rappresentanza.

 

È prevista per i non concepiti la scissione tra amministrazione e rappresentanza.

In entrambe le ipotesi, sia concepiti che non concepiti, gli amministratori devono amministrare i beni secondo le regole dettate in tema di curatore dell’eredità giacente nell’interesse di chi acquisterà l’eredità e non del nascituro.

Sia per i concepiti che per i non concepiti, oltre alle regole sull’eredità giacente, si applicano le norme sull’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e gli amministratori dei beni per compiere atti di straordinaria amministrazione necessitano dell’autorizzazionedel tribunale del luogo in cui si aperta la successione ex 747 c.p.c.

 

Non è richiesto il parere del giudice tutelare di cui al 747,2 c.p.c., in quanto i beni non possono considerarsi “appartenenti”  al patrimonio del nascituro.

Per i non concepiti, il consenso negoziale all’atto di straordinaria amministrazione sarà dato dall’amministratore, ma è opportuno chiedere il parere al rappresentante che comunque non sarà vincolante ai fini della validità del negozio. Si ritiene che i genitori, tuttavia non debbano partecipare al negozio compiuto dall’amministratore.

Quanto alla amministrazione dei beni legati al nascituro prima della nascita. I nascituri possono succedere anche a titolo particolare e dunque essere legatari.

Il legislatore non ha espressamente disciplinato l’amministrazione dei beni legati ai nascituri, essendosi limitato a disciplinare l’amministrazione dei beni lasciati in eredità.

 

in tal caso è come se fosse un legato sotto condizione sospensiva ed amministratore sarà l’onerato, cioè colui che deve prestare il legato e può essere costretto dai genitori del nascituro a dare idonea garanzia al legatario, salvo che il testatore abbia disposto diversamente.  In mancanza, è possibile che venga chiesta la nomina di un amministratore per il bene legato ex 641,2 c.c. L’onerato amministra il bene legato senza l’obbligo di dover chiedere alcuna autorizzazione in quanto interessato all’amministrazione dal momento che se non si  verifica la condizione il bene rimane a lui.

 

Quanto alla amministrazione del bene legato a più soggetti uno dei quali sia nascituro, occorre distinguere laddove vi sia Nel caso in cui non vi sia accrescimento tra i collegatari, sorge una comunione tra i legatari e l’onerato o colui che beneficia del legato in caso di mancata nascita, è titolare di una proprietà risolutivamente condizionata, mentre al nascituro è riservata un’aspettativa. L’amministrazione per la quota del nascituro spetterebbe all’onerato senza necessità di particolari autorizzazioni.

Nel caso in cui vi sia accrescimento tra i collegatari l’onerato al momento dell’apertura della successione non conserva la proprietà del bene perché essa si trasferisce ai collegatari, anche per la quota spettante al nascituro ma sotto condizione risolutiva dell’evento nascita. Per cui l’amministrazione spetta ai collegatari.

 

Con riferimento alla donazione a favore dei nascituro, essa può essere disposta in favore del concepito e anche del non concepito, quest’ultimo se figlio di una determinata persona vivente al tempo della donazione.

L’accettazione della donazione a favore di nascituri è regolata dalle disposizioni 320 e 321 c.c.

Diversamente dall’istituzione di erede di un nascituro – ove l’accettazione dell’eredità è espressamente subordinata all’attualità della delazione e quindi alla nascita del nascituro in caso di donazione in favore di nascituro è ammessa l’accettazione immediata della liberalità.

 

Ma ciò non deve indurre ad ammettere una capacità giuridica anticipata del nascituro. Le attribuzioni in favore del nascituro sono subordinate alla condicio iuris sospensiva della nascita e tale condizione non ha efficacia retroattiva. L’accettazione della donazione ha l’unico effetto di rendere irrevocabile la donazione ed è prevista solo affinché possa essere immediatamente concessa all’autorità giudiziaria la possibilità di valutare l’opportunità e la convenienza di un futuro acquisto, subordinata all’evento della nascita, in considerazione delle conseguenze positive e negative che una donazione può comportare.

Quanto alla rappresentanza l’ipotesi è da ricondurre a quella della rappresentanza di un soggetto futuro.

 

Quanto al momento dell’acquisto, il negozio viene perfezionato prima della nascita ma l’acquisto avverrà solo nel momento in cui il donatario verrà ad esistenza. La donazione a favore di nascituro determina uno stato di sospensione giuridica. La capacità giuridica si acquista al momento della nascita e i diritti riconosciuti dalla legge a favore del concepito sono subordinati a tale evento, cioè al momento in cui egli viene considerato come soggetto di diritto.

Quanto alla titolarità dei beni in attesa della nascita, l’incompletezza della fattispecie per mancanza di un elemento essenziale, qual è l’esistenza del donatario, impedisce la produzione dell’effetto traslativo. Il bene donato è ancora del donante, il quale però non è più titolare del diritto pieno, ma del diritto risolutivamente condizionata all’evento nascita.

 

Con riferimento alla amministrazione dei beni donati ai nascituri in attesa della nascita, il patrimonio destinato al nascituro viene posto sotto amministrazione e questa, salvo diversa disposizione del donante,  spetta al donante stesso o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia.

Ciò conferma che l’acquisto non entra far parte del patrimonio del nascituro.

L’ordinaria amministrazione dei beni rimane al donante; la straordinaria amministrazione ugualmente rimane al donante il quale, anche dopo la donazione, è titolare di un diritto proprio, cioè del diritto risolutivamente condizionato alla nascita del donatario. Di questo diritto egli può liberamente disporre.

Allo stesso tempo il donante è anche titolare di un ufficio di diritto privato e in tale qualità amministra il diritto pieno. Pertanto si ritiene che egli non debba richiedere alcuna autorizzazione per il compimento degli atti anche di straordinaria amministrazione.

 

A riprova di ciò l’art 356 c.c. attribuisce al donante la facoltà di nominare un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati, consentendo a costui di compiere atti di straordinaria amministrazione senza osservare gli art 374 e 375 c.c.Pertanto il donante o la persona designata possono compiere tutti gli atti di amministrazione, senza necessità di autorizzazione.

Il ricavato degli atti di disposizione si surroga all’oggetto dell’originaria donazione.

Ex art. 784,2 c.c. l’accettazione del futuro acquisto deve essere compiuta dei genitori del nascituro a norma degli articoli 320 e 321 c.c. e quindi previa autorizzazione.

 Se entrambi i genitori sono incapaci, per l’accettazione della donazione deve essere applicato l’articolo 321 c.c.: pertanto può farsi ricorso al tribunale ordinario affinché nomini al nascituro un curatore speciale, autorizzandolo contestualmente al compimento dell’atto.

Con riferimento alla divisione con nascituri, se tra i chiamati alla successione vi è un nascituro, concepito e non concepito, ai sensi dell’articolo 715 c.c., la divisione della comunione ereditaria non può aver luogo prima della nascita dei medesimi, salvo che l’evento della nascita non possa più verificarsi, come per il caso di morte del genitore o sopravvenuta impossibilità a procreare, nel qual caso la disposizione in favore del nascituro verrà meno.

 

Ove ricorrano motivi di urgenza tali da giustificare il compimento della divisione, quest’ultima ore vi sia l’accordo delle parti può essere autorizzata dall’autorità giudiziaria.

Qualora le parti siano d’accordo a  procedere alla divisione ricorre un procedimento di volontaria giurisdizione; in caso contrario si procederà a divisione giudiziale.

Occorre distinguere: in caso di divisione con nascituro concepito, il legislatore non distingue tra attribuzione di quota determinata e attribuzione di quota non determinata.

 

La quota del concepito è una quota determinata o almeno determinabile. Anche nel caso in cui non sia stata specificata al disponente la sua entità risulta dal numero complessivo degli istituiti, ivi compreso il numero dei nascituri già concepiti all’atto dell’attribuzione e che, in quanto già concepiti, non possono ulteriormente variare.In tal caso si avrà una normale divisione e qualora si tratti di divisione amichevole si costituiranno nell’atto di divisione i soggetti ai quali spetta l’amministrazione dei beni destinati ai nascituri e sarà necessaria l’autorizzazione del tribunale.

 

L’istituzione di un nascituro come erede comporta la necessità che l’eredità sia amministrata da uno dei soggetti indicati negli articoli 642 e 643 c.c.: costui amministra i beni ereditari secondo le regole dettate in tema di cura dell’eredità giacente, le quali rinviano agli articoli 782 e 783 c.c.. Tale categoria di atti deve essere autorizzata dal tribunale delle successioni ex art. 747  c.p.c.

 

Quindi per il nascituro si costituiscono i soggetti ai quali spetta l’amministrazione dei beni con autorizzazione ex art. 782 c.p.c. (642 e 643 c.c.)Per i nascituri non concepiti, i genitori in quanto tali e non già amministratori, non devono prestare il loro consenso, ma possono essere sentiti all’autorità giudiziaria.Al nascituro è assegnata una porzione di beni determinati, sotto condizione sospensiva della sua nascita, amministrata ex artt. 642 e 643 c.c..

 

In caso  di divisione con nascituro non concepito occorre distinguere l’attribuzione di una quota determinata dall’attribuzione di una quota non determinata.

 

La quota attribuita ai nascituri può dirsi determinata quando:

– sia stata direttamente specificata dal disponente;

– sia determinabile per differenza, ove risultino le sole quote degli altri istituiti;

– i non concepiti siano istituiti per capi ma in numero determinato (tre quote Tizio Caio e il primogenito nascituro non concepito di Sempronio)

Qualora invece il testatore abbia istituito eredi in parti uguali Tizio, Caio e “tutti soggetti nascituri non concepiti di una determinata persona vivente” la quota non è determinata, non potendosi riconoscere preventivamente quanti siano i beneficiari. La determinatezza si avrà quando non saranno più possibili ulteriori nascite dalla determinata persona vivente.

 

Se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti, istituiti senza determinazione di quote, l’autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell’interesse dei nascituri.

 

Secondo la dottrina dominante quello assunto dall’autorità giudiziaria è un provvedimento di esclusione dal nascituro dalla comunione, perché il giudice non attribuisce nulla ai nascituri non concepiti, ma li elimina dalla comunione, assegnando tutti i beni ereditari ai coeredi esistenti. Questo provvedimento avrà carattere definitivo ma provvisorio perché sottoposto alla condizione risolutiva della nascita.

 

La divisione avrà luogo tra tutti i condividenti mediante attribuzioni definitive: il giudice potrà riservare al nascituro una parte dei beni oppure statuire opportune cautele, qualora decida che l’assegnazione agli altri condividenti ricomprenda l’intero asse.

 Giurisprudenza

Quando chiamato all’eredità è un nascituro non concepito, amministratore dei relativi beni è il c.d. chiamato in subordine il quale, sotto la vigilanza dei genitori del nascituro, può compiere atti di straordinaria amministrazione (nella fattispecie una vendita) secondo le regole che si riferiscono ai curatori dell’eredità giacente (art. 642, 643 e 644 c.c.; 783 c.p.c): pertanto, per il rilascio dell’autorizzazione (di competenza del tribunale ordinario) non è necessario richiedere il parere del giudice tutelare).

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