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Notaio

Riferimenti normativi

Legge n. 89/1913

 

Inquadramento

Il notaio è un soggetto cui è affidato ex lege il potere di documentazione pubblica.

La stessa legge notarile regola le modalità di formazione degli atti, da un lato, e circoscrive la competenza territoriale del notaio, dall’altro lato.

 

Se l’atto pubblico viene redatto da un notaio che risulta non essere territorialmente competente, l’atto non può assumere la qualifica di valido atto pubblico.

Dal punto di vista dei requisiti, si richiede che l’atto notarile, ai fini della sua validità:

  • contenga l’indicazione sia della data, sia del luogo in cui l’atto è stato redatto, a pena di nullità;
  • sia sottoscritto dal notaio stesso. La mancanza della sottoscrizione fa perdere l’efficacia probatoria di atto pubblico, ma consente che l’atto venga considerato come scrittura privata, se le parti hanno a ciò consentito, sottoscrivendone il contenuto;
  • vi sia la presenza dei testimoni, a pena di nullità, nelle ipotesi in cui sia richiesto ex lege;
  • l’atto pubblico venga letto alle parti ed eventualmente ai testimoni: tale requisito tuttavia non è richiesto a pena di nullità.

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