Riferimenti normativi
Articoli 627, 1933, 2034, 2940 del Codice Civile
L’Obbligazione naturale è un dovere morale o sociale giuridicamente non vincolante.
Essa si distingue dall’obbligazione civile in quanto dalla prima non sorge alcun un obbligo giuridico.
L’obbligazione civile si caratterizza, invece, per la doverosità.
È un’obbligazione da cui sorge un obbligo e quindi è doverosa.
I doveri morali e sociali sono considerati interessi meritevoli di tutela e dunque suscettibili di attuazione secondo le modalità proprie dell’autonomia privata.
La legge sancisce che in presenza di tali obblighi morali o sociali non c’è azione, non si può pretendere l’esecuzione della prestazione; tuttavia, se il soggetto capace esegue spontaneamente questa prestazione non è ammessa la ripetizione.
Dinanzi ad una obbligazione civile non è, dunque, ripetibile quanto spontaneamente prestato.
Le obbligazioni naturali possono essere “tipiche “ o “atipiche”.
Ci sono dei casi nei quali lo stesso legislatore sembra configurare determinare ipotesi di obbligazioni naturali, tipizzando quelle più frequenti di doveri morali o sociali.
Le ipotesi più note previste nel sistema sono:
- Art. 627 disposizione fiduciaria;
- Il debito da gioco;
- Il pagamento del debito prescritto.
Ci sono poi altre fattispecie che la dottrina riconduce nell’alveo delle obbligazioni naturali, quali ad esempio:
- la conferma del testamento nullo o della donazione nulla
- le norme relative alla ripetizione di utili nelle spa.
- erogazioni fra conviventi di fatto: non sorge l’obbligo di mantenere il convivente, nemmeno per la legge Cirinnà, ma se questa erogazione viene fatta spontaneamente, se c’è proporzionalità tra il patrimonio del soggetto e la condizione della famiglia, la giurisprudenza riconosce una obbligazione naturale ossia il dovere morale o sociale di contribuire ai bisogni della famiglia e corrispondere la somma ai conviventi di fatto.