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Obbligazioni naturali

Riferimenti normativi

Articoli 627, 1933, 2034, 2940 del Codice Civile

 

L’Obbligazione naturale è un dovere morale o sociale giuridicamente non vincolante.

Essa si distingue dall’obbligazione civile in quanto dalla prima non sorge alcun un obbligo giuridico.

L’obbligazione civile si caratterizza, invece, per la doverosità.

 

È un’obbligazione da cui sorge un obbligo e quindi è doverosa.

I doveri morali e sociali sono considerati interessi meritevoli di tutela e dunque suscettibili di attuazione secondo le modalità proprie dell’autonomia privata.

La legge sancisce che in presenza di tali obblighi morali o sociali non c’è azione, non si può pretendere l’esecuzione della prestazione; tuttavia, se il soggetto capace esegue spontaneamente questa prestazione non è ammessa la ripetizione.

 

Dinanzi ad una obbligazione civile non è, dunque, ripetibile quanto spontaneamente prestato.

Le obbligazioni naturali possono essere “tipiche “ o “atipiche”.

Ci sono dei casi nei quali lo stesso legislatore sembra configurare determinare ipotesi di obbligazioni naturali, tipizzando quelle più frequenti di doveri morali o sociali.

 

Le ipotesi più note previste nel sistema sono:

  1. Art. 627 disposizione fiduciaria;
  2. Il debito da gioco;
  3. Il pagamento del debito prescritto.

 

Ci sono poi altre fattispecie che la dottrina riconduce nell’alveo delle obbligazioni naturali, quali ad esempio:

  • la conferma del testamento nullo o della donazione nulla
  • le norme relative alla ripetizione di utili nelle spa.
  • erogazioni fra conviventi di fatto: non sorge l’obbligo di mantenere il convivente, nemmeno per la legge Cirinnà, ma se questa erogazione viene fatta spontaneamente, se c’è proporzionalità tra il patrimonio del soggetto e la condizione della famiglia, la giurisprudenza riconosce una obbligazione naturale ossia il dovere morale o sociale di contribuire ai bisogni della famiglia e corrispondere la somma ai conviventi di fatto.

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