Riferimenti normativi
Articoli 793, 647, 1861 del Codice civile.
L’onere (detto anche peso, modo o modus) è una disposizione accessoria del negozio giuridico gratuito che impone un’obbligazione al destinatario della liberalità (onerato): si pensi all’obbligazione di destinare una parte dell’immobile donato a ricovero per i poveri.
Per altri, l’onere rappresenta un negozio autonomo.
Nell’ordinamento italiano l’onere è espressamente previsto dal Codice civile per la donazione (art. 793), l’istituzione di erede o legatario (art. 647) e per l’alienazione gratuita di un immobile o la cessione gratuita di un capitale (art. 1861).
Si ritiene, però, che possa essere apposto alla generalità dei negozi giuridici gratuiti.
In caso di inadempimento dell’onere il negozio giuridico, di regola, non cade ma gli interessati possono agire in giudizio per ottenere l’adempimento dell’obbligazione.
Tuttavia, se l’onere è contenuto in un testamento o in un atto di donazione, può anche essere esperita un’azione per la risoluzione del negozio.
Infatti, il giudice, su richiesta di qualsiasi interessato, può pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria alla quale afferisce l’onere se la risoluzione stessa era stata prevista dal testatore o se l’adempimento dell’onere costituiva il solo motivo del lascito. Invece, l’art. 793 del Codice civile prevede che la risoluzione della donazione, se prevista nell’atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.
L’onere si distingue dalla condizione sospensiva (v. Condizione) perché, pur obbligando il destinatario, non subordina l’efficacia del negozio giuridico all’adempimento dell’obbligazione.
Si distingue, inoltre, dalla condizione risolutiva perché, anche quando può essere domandata la risoluzione del negozio per inadempimento, questa opera ex nunc, facendo quindi salvi gli acquisti di terzi nel frattempo intervenuti, mentre la risoluzione conseguente all’avverarsi della condizione risolutiva opera ex tunc.
Giurisprudenza
Il modus costituisce un elemento accessorio degli atti di liberalità, in quanto con esso si mira, da parte del disponente, ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale dell’atto a titolo gratuito, operando, come ulteriore movente di quest’ultimo, senza pero condizionarne l’attuazione. Di qui la netta sua distinzione dalla condizione, perché, mentre gli effetti della donazione sottoposta a condizione sospensiva non si verificano se non quando l’evento dedotto si sia avverato, l’efficacia della donazione modale ha sempre luogo, a prescindere dall’adempimento o meno del modus. Qualora, infatti, una clausola apposta a una donazione sia prevista dalle parti non come modus, che costituisce per il donatario una vera e propria obbligazione, ma come condizione risolutiva del contratto, questa produce effetti indipendentemente da ogni indagine sul comportamento, colposo o meno, dei contraenti in ordine al verificarsi dell’evento stesso, tenuto conto che nella disciplina delle condizioni nel contratto non possono trovare applicazione i principi che regolano l’imputabilità in materia di obbligazioni.