Riferimenti normativi
Articolo 1331 del Codice Civile
Il diritto di opzione è riferito agli accordi tra le parti, per cui le medesime convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno.
La dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile (v. Proposta irrevocabile).
Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.
L’opzione comporta che una delle parti avanzerà la proposta, e l’altra parte sarà libera di accettarla o meno.
La funzione dell’opzione è quella di permettere al destinatario di una proposta di valutare la convenienza dell’affare.
A questo è, infatti, rimessa la possibilità di scegliere se stipulare o meno il contratto.
La sicurezza consisterà però nel fatto che nel periodo in cui compie queste libere valutazioni, la proposta rimarrà comunque ferma.
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto. La morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
Giurisprudenza
Secondo la giurisprudenza, dal contratto di opzione sorge in capo ad una parte, detta opzionaria, un diritto potestativo, dal cui esercizio, mediante un atto unilaterale, discende l’instaurarsi del rapporto contrattuale definitivo; correlativamente, la parte che ha accettato di rimanere vincolata alla propria dichiarazione, versa in una situazione di mera soggezione, non essendo necessaria alcuna condotta attiva o collaborazione, da parte sua, per la instaurazione del rapporto contrattuale definitivo. Ne consegue che l’atto di opzione deve contenere, nella sua completezza, tutti gli elementi essenziali del futuro contratto.
La causa del patto d’opzione consiste nel rendere ferma per il tempo pattuito la proposta relativamente alla conclusione di un ulteriore contratto, con correlativa attribuzione all’altra del diritto di decidere circa la conclusione di quel contratto entro quel medesimo tempo; l’opzione si inserisce, cioè, in una fattispecie a formazione progressiva della volontà contrattuale, inizialmente costituita da un accordo avente ad oggetto la irrevocabilità della proposta del promettente, ed, in seguito, dalla eventuale accettazione del promissario, che – saldandosi immediatamente con la proposta irrevocabile precedente – perfeziona il negozio giuridico di trasferimento; per il disposto dell’art. 1331 c.c., che non prevede il pagamento di alcun corrispettivo, l’opzione può essere offerta a titolo oneroso o gratuito (Nella specie, ritenuta infondata l’eccezione di nullità del contratto d’opzione per mancanza della previsione di un corrispettivo per la concessione dell’opzione put, rilevata la contestuale previsione di diritti e obblighi per entrambe le parti, dato che l’esercizio dell’opzione put era bilanciata dalla possibilità per la controparte di esercitare l’opzione call, il Trib. ha dichiarato che il contratto preliminare di compravendita delle azioni – che le parti avevano inteso concludere all’esito dell’esercizio delle opzioni – si era validamente concluso con l’esercizio dell’opzione; pertanto, accertato l’inadempimento della società convenuta, ha disposto ai sensi dell’art. 2932 c.c. il trasferimento della proprietà di una quota del capitale sociale).
Approfondimento
Differenza tra diritto di opzione, proposta irrevocabile e prelazione.
L’opzione si differenzia dalla proposta irrevocabile perché la prima è un contratto che generalmente viene sottoscritto mediante compenso in favore di chi vincola.
L’opzione è di fatti una sorta di limitazione della libertà contrattuale del proponente. Tant’è che viene sottoposta a termine di efficacia, eventualmente stabilito dal giudice laddove mancante.
Diversamente, la proposta irrevocabile è un atto di natura unilaterale.
Ancora, l’opzione si differenzia dalla prelazione perché la prima pone il proponente in una posizione di obbligo a contrarre, essendo il proponente vincolato alla decisione dell’opzionario, mentre la prelazione vincola solamente alla scelta del destinatario della proposta, ma lascia comunque il proponente libero di fare o non fare la stessa proposta.
Ulteriormente, l’opzione non può essere assimilata nemmeno al contratto preliminare. Nel contratto preliminare entrambe le parti sono obbligate alla stipula del contratto definitivo. L’opzione invece obbliga chi la concede a mantenere ferma la proposta, mentre l’opzionario può concludere o meno il contratto.
L’opzione si inserisce tra i contratti preparatori. Il contratto preparatorio stabilisce in tutto o in parte il contenuto di un contratto successivo, vincolando le parti (in questo caso, una).
La conseguenza è che per la definizione del contratto definitivo non occorre nuovamente il consenso delle stesse.
Come tutti gli accordi preparatori, anche il patto di opzione trova la sua funzione nella predisposizione al contratto successivo, ovvero il contratto definitivo.
Qui si produce la semplice dichiarazione di accettazione della parte obbligata, la cui proposta era già stata manifestata.
Nello specifico, nel patto di opzione è, dunque, possibile individuare due distinte dichiarazioni di volontà. La prima è essenziale e dà luogo al patto di opzione, la seconda è irrevocabile e dà luogo al contratto definitivo.
Il patto di opzione può essere sia a titolo gratuito che a titolo oneroso. Nella prassi, chi acquista l’opzione paga al concedente un prezzo in virtù del sacrificio che il proponente l’opzione deve sopportare per poter mantenere gli impegni assunti.
L’opzione è un sacrificio per chi la concede poiché, ad esempio, implica l’indisponibilità del bene che è oggetto della promessa dell’obbligato.
Da ciò deriva la necessità che l’opzione sia concessa per un periodo di tempo determinato e in particolar modo per un periodo di tempo che non possa essere ritenuto eccessivamente limitativo della libertà.
D’altronde, come qui si ritiene, la necessità che l’opzione possa essere concessa per un tempo indeterminato o non breve, indurrebbe l’invalidità del negozio, poiché ostacolerebbe la circolazione del bene cui si riferisce. In ogni caso, come sopra abbiamo avuto modo di introdurre, la mancanza di un termine per l’accettazione non è indeterminatezza di durata del vincolo e, dunque, non spingerebbe verso la sua nullità. Il giudice potrà stabilire il termine secondo le circostanze.