Riferimenti normativi
Articolo 2741 del Codice Civile
Disciplina
I creditori hanno pari diritto di soddisfarsi sui beni del debitore, fatte salve le cause legittime di prelazione (v. Cause legittime di prelazione).
La cosiddetta par condicio creditorum regola la posizione dei creditori nell’esecuzione forzata, ponendo il principio per il quale tutti concorrono sullo stesso piano, a prescindere dalla causa e dalla data di origine del loro credito.
Il pari trattamento non è derogabile dall’autonomia privata: una pattuizione di stampo derogatorio sarebbe nulla.
Le cause legittime di prelazione sono tassativamente previste dalla legge: le uniche capaci di alterare il meccanismo della par condicio sono: il pegno (v. Pegno), l’ipoteca (v. Ipoteca) e il privilegio (v. Privilegio).
In relazione all’oggetto della garanzia patrimoniale, la legge prevede che il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i beni di cui è titolare al momento nel quale il creditore agisce in via esecutiva.
I beni che escono dal suo patrimonio prima dell’esecuzione non possono essere assoggettati all’esecuzione forzata.
Eventuali atti di alienazione saranno opponibili ai creditori solo quando, anteriormente al pignoramento, siano stati correttamente assolti gli oneri formali a tal fine previsti (come ad esempio la trascrizione).
Questo perché l’interesse del debitore a disporre dei propri beni è prevalente rispetto a quello dei creditori alla loro soddisfazione.
Il rapporto tra questi interessi però si capovolge, e diventa primario quello dei creditori al loro soddisfacimento, quando l’attività o l’inerzia del debitore pregiudicano gravemente le possibilità del creditore di vedere realizzato il proprio diritto.
In questi casi, saranno utili i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (v. Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale), vale a dire l’azione surrogatoria, l’azione revocatoria, e il sequestro conservativo.
L’articolo 2740 del codice civile, si pone a tutela del creditore, richiamando la cosiddetta garanzia generica (v. Responsabilità patrimoniale o generica), in forza della quale lo stesso, in caso di inadempimento, si potrà soddisfare agendo sui beni del debitore.
La garanzia in questione – generica – si differenzia dai diritti reali di garanzia – garanzia specifica – come pegno e ipoteca, perché hanno in oggetto esclusivamente alcuni beni del debitore.