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Patti parasociali

Riferimenti normativi

Articoli 2341 bis e ter del Codice Civile

I patti parasociali sono quegli accordi stipulati dai soci, al di fuori dell’atto costitutivo e dello statuto, diretti a regolare reciprocamente i rapporti e gli obblighi che scaturiscono dal contratto sociale.

Essi possono essere stipulati tra tutti i soci, o soltanto tra alcuni di essi, al momento della costituzione della società o anche in un momento successivo.

Tali patti, pur collocandosi -quindi- al di fuori del contratto di società, sono correlati e subordinati ad esso.

I patti parasociali hanno efficacia semplicemente obbligatoria.

Il patto parasociale, infatti, vincola esclusivamente i contraenti, non dispiegando effetti nei confronti dei terzi estranei alla convenzione, siano essi gli altri soci, la società o soggetti terzi. Un eventuale inadempimento rileva, perciò, soltanto come fonte di responsabilità contrattuale.

L’unico limite alla legittimità dei patti parasociali è il perseguimento di un fine antisociale, o l’eventuale violazione di norme inderogabili, come quelle fissate in materia di funzionamento ed organizzazione della società.

Il legislatore ha previsto che i patti parasociali possano essere stipulati a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel primo caso la loro durata massima è di tre anni, con possibilità di essere rinnovati alla loro scadenza, nel secondo caso, invece, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.

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