Riferimenti normativi
Articoli 458 del Codice Civile
La legge sancisce il divieto di patti successori.
Tale espresso divieto trova la propria fonte normativa principale nell’articolo 458 del codice civile. L’articolo in questione sancisce la nullità di ogni patto volto a disporre della propria successione, dei diritti di una successione che si deve ancora aprire od avente ad oggetto la rinuncia a diritti successori su una successione ancora da aprirsi.
E’ nulla, infatti, ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
Il fondamento del divieto di patti successori deve ricondursi ad una forte tutela della libertà testamentaria.
Il testatore può cambiare la propria volontà rispetto alla propria successione fino ad un istante prima della sua morte. Per questo motivo si ritiene il testatore non possa essere vincolato contrattualmente a disporre per testamento in un determinato modo piuttosto che in un altro. La sua volontà è quindi assolutamente libera, fino alla morte.
Inoltre, voge in materia un principio di tipicità della delazione successoria. Nell’ordinamento italiano è possibile succedere per legge (successione legittima) o per testamento (successione testamentaria). Non è previsto un terzo genere di delazione “contrattuale” o “pattizia”.
Infine, il divieto di patti successori è volto a scoraggiare il cd. votum captandae mortis, ovvero il desiderio di morte altrui.
I patti successori sono una categoria di contratti o atti unilaterali che hanno come oggetto la successione di una persona non ancora defunta.
La legge individua tre categorie di patti successori nulli: quelli istitutivi, quelli dispositivi e quelli abdicativi (o rinunciativi).
I patti successori istitutivi
Il patto successorio istitutivo è un contratto attraverso il quale un soggetto viene nominato erede dal proprio futuro dante causa.
Un esempio di patto istitutivo potrebbe essere rappresentato dal contratto in cui “Tizio conviene con Caio, che Caio sia proprio erede”. La violazione della libertà testamentaria in questo caso è evidente.
I patti successori dispositivi
Sono quelli attraverso i quali un soggetto dispone per atto tra vivi di diritti che potrebbero essergli destinati all’apertura di una futura successione. Hanno generalmente natura contrattuale, ma potrebbero anche essere atti unilaterali (ad esempio una donazione obnuziale avente ad oggetto un’eredità di una persona in vita).
Un esempio di questa categoria potrebbe essere rappresentato dal contratto con il quale Tizio venda a Caio l’eredità della propria madre ancora in vita.
I patti successori abdicativi
Sono quelli attraverso i quali un soggetto rinuncia ai diritti che gli potrebbero spettare da una successione non ancora aperta. I patti successori rinunziativi possono manifestarsi sia come contratto ma anche come atto unilaterale. Hanno natura di contratto quando la rinuncia ad una futura eredità è oggetto di una pattuizione fra due o più soggetti. Viceversa un patto successorio abdicativo può essere unilaterale quando sia rappresentato dalla rinuncia (che è un atto unilaterale) ad una eredità di una persona ancora in vita.
Gli atti esecutivi di patti successori nulli
La vicenda che ha a riguardo un patto successorio, non è in realtà solita esaurirsi nella nullità dello stesso. A un patto successorio nullo possono, infatti, seguire uno o più atti esecutivi. Solitamente, ad esempio, ad un patto successorio istitutivo segue un testamento in cui il testatore dà esecuzione al contratto attraverso cui si è obbligato a disporre in un certo modo. Vediamo dunque quali sono le conseguenze caso per caso.
Testamento esecutivo di patto istitutivo
Quando ad un patto successorio istitutivo segua un testamento esecutivo, quest’ultimo potrà essere dichiarato nullo ai sensi dell’articolo 626 del codice civile. Il testamento, ove in esso sia fatta menzione del patto successorio concluso, sarà nullo per illiceità del motivo.
Contratto esecutivo di patto dispositivo
Ad un patto successorio dispositivo può, non necessariamente, seguire un atto od un contratto esecutivo. Quest’ultimo sarà annullabile per errore di diritto o nullo per motivo illecito.
Rinuncia all’eredità conseguente a patto abdicativo
La rinuncia all’eredità che faccia seguito a un patto successorio rinunziativo, non potrà invece essere impugnata, se fatta dopo l’apertura della successione. La rinuncia all’eredità può infatti essere impugnata soltanto per dolo o per violenza ai sensi dell’articolo 526 del codice civile, non per errore. Ove invece la rinuncia all’eredità che faccia seguito ad un patto abdicativo sia fatta prima dell’apertura della successione sarà invece colpita da nullità.
Il divieto dei patti successori soffre delle eccezioni.
La prima deroga, testuale, è rappresentata dal patto di famiglia (v. Patto di famiglia). Il patto di famiglia, come contratto tipico e previsto dal codice, non incorrerà dunque nel divieto di patti successori.
L’articolo 1920 del codice civile rappresenta un’ulteriore deroga al divieto di patti successori. Tale articolo consente infatti di designare per testamento il beneficiario di un’assicurazione sulla vita stipulata per atto fra vivi.
Ulteriore deroga è rappresentata dalla possibilità riconosciuta dal combinato disposto degli articoli 210 e 179 lettera b) del codice civile. I coniugi in regime di comunione legale, potranno convenire che i beni pervenuti per successione ereditaria siano attribuiti alla comunione legale dei beni.
Giurisprudenza
L’ipotesi in cui un soggetto trasferisca convenzionalmente in tutto in parte la proprietà dei suoi beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere e contestualmente vi sia l’impegno a mantenere irrevocabile tale convenzione configura un patto successorio ex art. 458 c.c., che, in quanto nullo, non può essere ricevuto dal notaio, ai sensi dell’art. 28 della l. n. 89 del 13 febbraio 1913 .
Inoltre, la giurisprudenza ha affermato che ai fini della configurazione della violazione del divieto di patti successori, la rinunzia ai diritti spettanti ad un soggetto in qualità di legittimario deve essere espressa in maniera non equivoca. Perciò, non vi è rinunzia se con scrittura privata venga determinato tra gli eredi il conguaglio ritenuto dovuto e riferito al valore di beni trasferiti ai figli dalla madre quando la stessa era ancora in vita e non per il tempo della (futura) successione.