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Patto commissorio (Divieto)

Riferimenti normativi

Articoli 2744 del Codice Civile

Il patto commissorio è quell’accordo con cui si conviene che, in caso di mancato pagamento di un credito entro un dato termine, la proprietà del bene dato in garanzia con ipoteca o pegno, passi in proprietà al creditore.

Il divieto del patto commissorio non si limita ai soli casi di ipoteca e pegno ma si può applicare in ogni ipotesi in cui le parti hanno stretto un patto che realizza in concreto il risultato vietato dalla norma, vale a dire il passaggio di proprietà al creditore in caso di mancato pagamento.

Il medesimo schema negoziale si potrebbe ravvisare nelle ipotesi in cui il patto commissorio riguardi alienazioni fiduciarie o in garanzia, in forza delle quali l’effetto traslativo si realizza immediatamente e il creditore è tenuto alla restituzione del bene in caso di adempimento (v. Alienazioni a scopo di garanzia).

Il patto commissorio si realizza mediante un negozio traslativo subordinato alla condizione sospensiva dell’inadempimento: l’effetto solutorio si realizza con il trasferimento del diritto di proprietà in capo al creditore nel momento in cui il debitore non paga il proprio debito nel termine stabilito.

La violazione del divieto di patto commissorio comporta la nullità totale del contratto qualora dall’intenzione dei contraenti appaia che il contratto non sarebbe stato concluso senza il patto vietato.

Il fondamento del divieto è  da rinvenire nell’esigenza di tutelare la posizione del debitore e nella necessità di rispettare la par condicio creditorum senza creare cause di prelazione non previste dall’ordinamento.

Giurisprudenza

Il divieto di patto commissorio è riferibile ad ogni negozio, pur astrattamente previsto e consentito dall’ordinamento, che abbia l’effetto pratico di sottomettere il debitore alla pretesa del creditore il quale, in caso di mancato pagamento del debito, illecitamente consegue il diritto di proprietà su di un bene del debitore; in particolare, in caso di operazioni complesse, i singoli atti devono essere valutati alla luce del loro potenziale collegamento funzionale e, a tal fine, deve essere apprezzata ogni circostanza di fatto relativa agli atti compiuti, non ultimo il risultato concreto (la funzione) che, al di là delle clausole negoziali ambigue o non vincolanti, l’operazione negoziale nel suo complesso risultava idonea a produrre ed ha in concreto prodotto.

Il divieto del patto commissorio, sancito dall’art. 2744 c.c., si estende a qualsiasi negozio, ancorché di per sé astrattamente lecito, che venga impiegato per conseguire il concreto risultato, vietato dall’ordinamento, di assoggettare il debitore all’illecita coercizione da parte del creditore, sottostando alla volontà del medesimo di conseguire il trasferimento della proprietà di un suo bene, quale conseguenza della mancata estinzione di un debito.

Pur non integrando direttamente un patto commissorio, anche la vendita con patto di riscatto o di retrovendita può rappresentare un mezzo per sottrarsi all’applicazione del relativo divieto, ogni qualvolta il versamento del prezzo da parte del compratore non si configuri come corrispettivo dovuto per l’acquisto della proprietà, ma come erogazione di un mutuo, rispetto al quale il trasferimento del bene risponda alla sola finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria, capace di evolversi in maniera diversa a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire le somme ricevute.

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