Riferimenti normativi
Articoli 768 e ss. del Codice Civile
La legge stabilisce che gli assegnatari dell’azienda devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima.
I contraenti possono convenire che la liquidazione avvenga in tutto o in parte in natura.
Con la stipulazione del patto si procede, oltre che al trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni sociali dall’imprenditore al discendente prescelto, anche alla liquidazione delle spettanze di coloro che al momento, sono legittimari potenziali del disponente (non assegnatari del bene produttivo), con una somma corrispondente alle quote di legittima (v. Quota di legittima) che si possono vantare ovvero, in alternativa, con beni natura di valore equipollente rispetto alle dette quote di legittima.
La legge prevede, pertanto, una liquidazione ai legittimari non assegnatari a fronte dell’assegnazione dell’azienda delle partecipazioni societarie ai discendenti a tacitazione dei diritti di legittima a loro spettanti sulla fetta di patrimonio di cui l’imprenditore sta disponendo in favore di altri.
Il procedimento di liquidazione delle quote di legittima dei legittimari non assegnatari si articolano nelle seguenti fasi:
– Determinazione, per comune accordo dei contraenti, del valore dell’azienda o delle partecipazioni sociali da trasferire, che costituisce la base del successivo calcolo;
– Determinazione, per conseguenza, delle quote spettanti agli altri legittimari non assegnatari;
– Determinazione concreta della quota di liquidazione o del valore delle quote di legittima;
– Liquidazione effettiva, che può essere costituita da un pagamento in denaro o in natura, ovvero da rinuncia o da altre vicende del rapporto obbligatorio.
Nel caso in cui all’apertura della successione vi siano altri legittimari (legittimari sopravvenuti), oltre quelli che hanno partecipato al patto di famiglia, tali soggetti possono chiedere ai beneficiari del patto il pagamento della somma di denaro, pari a quella che sarebbe loro spettata laddove fossero stati all’epoca presenti, aumentata degli interessi legali.
L’apertura della successione non modifica gli assetti aziendali stabiliti con il patto, anche se nel frattempo il numero dei legittimari si è ampliato rispetto quell’esistente al momento della stipulazione.
Sorge soltanto un diritto alla liquidazione delle quote di legittima di spettanza dei legittimari non assegnatari, perché all’epoca del patto non esistevano o perché all’epoca del patto non liquidati.
Quanto al novero dei soggetti obbligati al pagamento della somma, la legge si riferisce genericamente ai beneficiari del patto.Tra i soggetti beneficiari del patto tenuti al pagamento devono comprendersi non solo l’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni, ma anche i legittimari che abbiano partecipato al contratto, ricevendo denaro o beni a titolo di liquidazione delle relative quote.