Riferimenti normativi
Articoli 768 e ss. del Codice Civile
Il patto di famiglia può avere ad oggetto, anzitutto, l’azienda (v Azienda).
in particolare esso può avere ad oggetto sia l’intero complesso aziendale sia parte di esso, cioè il ramo aziendale, con ciò intendendosi un complesso di elementi produttivi, organizzato dal disponente, al fine dell’esercizio di una determinata attività imprenditoriale, caratterizzato da entità dotata di autonoma e unitaria organizzazione, che conserva la propria fisionomia dopo il trasferimento.La cessione dell’azienda, o di un suo ramo, con lo strumento del patto di famiglia non può pregiudicare i diritti dei partecipanti all’impresa familiare (v. Impresa familiare).
Il trasferimento dell’azienda derivante dalla conclusione di un patto di famiglia richiede il rispetto dei diritti e delle prerogative fissate dalla disciplina dell’impresa familiare.
Occorre, in particolar modo, osservare i profili attinenti al diritto alla liquidazione e dal diritto di prelazione a favore dei familiari che prestano la propria attività all’interno dell’impresa familiare.Riguardo al diritto alla liquidazione, il trasferimento dell’azienda derivante dalla stipulazione di un patto di famiglia, determinando la cessazione dell’attività da parte dell’imprenditore comporta l’obbligo di liquidare, a favore dei familiari che collaborano nell’impresa, il diritto alla partecipazione comprensivo del diritto agli utili, del diritto di beni acquistati con gli stessi e del diritto agli incrementi dell’azienda.
Riguardo al diritto di prelazione (v. Prelazione), si ritiene che lo stesso permanga in capo ai collaboratori familiari.
Non è necessario tener conto del diritto di prelazione nel caso in cui l’azienda oggetto di patto di famiglia continua ad essere gestita dall’imprenditore; in questo caso, infatti, i familiari possono continuare a collaborare e a loro favore non sorge, di conseguenza, alcun diritto di liquidazione della partecipazione.
Il patto di famiglia può avere ad oggetto, altresì, partecipazioni societarie, nel rispetto, però delle differenti tipologie societarie.
È necessario salvaguardare, in tal caso, le norme di diritto societario che subordinano il trasferimento delle partecipazioni sociali a determinati presupposti.
In particolare, è richiesto, ad esempio, il consenso di tutti soci per il trasferimento di partecipazioni sociali di società a responsabilità illimitata.
È richiesto, altresì, il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale in materia di società in accomandita semplice, affinché il socio accomandante possa trasferire le proprie quote.
In caso di clausole di prelazione, si impone al trasferente di ottenere il rifiuto di procedere all’acquisto da parte degli altri soci.
In caso di clausola di gradimento si impone al trasferente di ottenere l’accettazione dell’ingresso nella compagine societaria dell’assegnatario da parte degli organi cui è rimessa la volontà di esprimere il placet.Possono sussistere, inoltre, clausole statutarie che impongono il divieto di trasferimento di partecipazioni.
Con riguardo alle partecipazioni in società di capitali, la disciplina del patto di famiglia riguarda soltanto le partecipazioni che comportano per il titolare un potere in gestione dell’azienda in forza del carattere produttivo del bene alienato.
Il patto di famiglia trova applicazione soltanto nel caso di trasferimento di pacchetti azionari o di quote aventi carattere di significatività sotto il profilo del comando, con esclusione della cessione di titoli che abbiano costituito oggetto di mere operazioni di investimento finanziario.