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Patto di famiglia (Soggetti)

Rimenti normativi

Articoli 768 e ss. del Codice Civile

Sono soggetti del patto di famiglia:

  • L’imprenditore titolare dell’azienda o titolare delle partecipazioni societarie (cd. Trasferente);
  • L’assegnatario o gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni sociali;
  • Il coniuge imprenditore e i suoi legittimari non assegnatari.

Quanto al trasferente, la legge lo individua nell’imprenditore nel caso in cui oggetto del patto di famiglia sia l’azienda o un suo ramo e nel titolare di partecipazioni societarie nel caso in cui oggetto del patto di famiglia siano le partecipazioni societarie.

Si ritiene che il trasferente debba necessariamente avere la qualifica di imprenditore, cioè che sia un soggetto che esercita un’attività economica organizzata in modo professionale, per la produzione e/o lo scambio di beni e servizi sul mercato; non sarebbe sufficiente la titolarità dell’azienda non impiegata nell’esercizio dell’attività d’impresa dal suo stesso titolare.

Laddove l’imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie sia coniugato in regime di comunione legale (v. Comunione legale), occorre distinguere:

  • Se egli esercita l’attività d’impresa in forma individuale ovvero in forma collettiva, si applicherà la disciplina della comunione del residuo (v. Comunione de residuo) e potrà disporre liberamente dell’azienda o delle partecipazioni sociali, senza il necessario consenso del coniuge che, pertanto, dovrà intervenire al patto solo in qualità di legittimario non assegnatario per ricevere la liquidazione delle proprie spettanze (v. Patto di famiglia – Liquidazione).
  • Se il trasferente è titolare di partecipazioni di società di capitali acquistate in comunione legale, costituendo le stesse un investimento, esse cadono in comunione legale dei beni. Tuttavia, trattandosi di beni mobili (v. Beni mobili), il titolare è legittimato a disporre liberamente salvo l’obbligo di indennizzare la comunione legale.

Quanto ai discendenti assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni sociali, la legge individua quali possibili beneficiari del trasferimento di azienda realizzato nel patto di famiglia i discendenti del disponente.

Beneficiari del patto di famiglia possono essere solo questi ultimi, restando esclusi dal novero soggettivo della disciplina il coniuge, i genitori, i fratelli e le sorelle.

L’Imprenditore e/o titolare di partecipazioni sociali che non ha discendenti non può ricorrere al patto di famiglia.

Sono discendenti (v. Parentela) i parenti in linea retta che discendono dal soggetto considerato, anche se non in rapporto di immediatezza.

Assegnatari del bene produttivo possono essere, dunque, sia i figli (v. Figli) del disponente, sia i nipoti, ovvero i figli del figlio che sia ancora in vita, ad uno dei quali magari l’avo preferisce trasferire l’azienda perché può aver già dato buona prova di sé nella gestione dell’attività d’impresa.

Nell’ipotesi in cui l’assegnatario sia coniugato in regime di comunione legale dei beni, l’oggetto del patto costituirà bene personale del legittimario assegnatario.

Quanto ai legittimari non assegnatari dell’azienda, la legge stabilisce che al patto di famiglia debbano partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.

Ciò in quanto il patto di famiglia rappresenta un’anticipazione della successione.

La legge contempla anche la posizione dei legittimari sopravvenuti alla stipulazione del patto di famiglia.

Nel caso in cui all’apertura della successione vi siano altri legittimari, oltre quelli che hanno partecipato alla stipulazione del patto di famiglia, quei soggetti possono chiedere ai beneficiari il pagamento di una somma di denaro pari a quella che sarebbero spettata loro se fossero stati presenti all’epoca della stipulazione del patto, aumentata degli interessi legali.

I legittimari sopravvenuti che hanno diritto alla liquidazione sono:

– I figli nati successivamente alla stipula del patto di famiglia o successivamente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;- I figli adottati successivamente alla conclusione del patto di famiglia;- I discendenti dei figli che vengono alla successione in luogo di questi ultimi per rappresentazione;- il coniuge che abbia contratto matrimonio successivamente.

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