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Pegno e ipoteca (Differenza)

(v. Pegno)

(v. Ipoteca)

Riferimenti normativi

Articoli 2784 e ss., 2808 e ss. del Codice Civile

Sia il pegno sia l’ipoteca sono garanzie reali (v. Diritti ri garanzia) per il creditore che, in caso di mancato pagamento della somma che gli è dovuta, può rifarsi sui beni del debitore.

La loro funzione è quella di tutelare l’interesse di una persona nel caso si verifichi un’inadempienza nei suoi confronti.

La prima differenza tra pegno e ipoteca riguarda i beni che ne possono costituire oggetto.

Il Pegno ha per oggetto beni mobili.

I beni che possono costituire oggetto di ipoteca sono, invece: i beni immobili con le loro pertinenze, l’usufrutto di beni immobili, il diritto di superficie, il diritto dell’enfiteuta, le rendite dello Stato e i beni mobili registrati.

Quanto alle modalità di funzionamento della garanzia, occorre specificare che l’ipoteca è una garanzia preventiva, che non trasmette la proprietà del bene

quando un bene è ipotecato, il proprietario continua a usufruirne e a usarlo fino al suo – eventuale – esproprio.

Ad esempio, il debitore può continuare a vivere nel suo appartamento o anche decidere di vendere il suo immobile: questo perché il creditore ha comunque un diritto di prelazione sul bene per vent’anni.

Il pegno, invece, è un contratto reale (v. Contratto – classificazioni): a differenza dell’ipoteca, che è una garanzia preventiva, l’oggetto entra subito nelle mani del creditore, che ne può disporre liberamente.

Pertanto, il bene oggetto di ipoteca resta nel materiale godimento del proprietario.

Il bene oggetto di pegno si trasferisce materialmente al creditore.

Condizione necessaria per la costituzione di ipoteca in favore del creditore è, infine, l’iscrizione dell’ipoteca nei pubblici registri.

Per l’iscrizione del pegno, invece, è la consegna del bene al creditore, trattandosi, come detto di contratto reale.

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