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Pegno irregolare

(v. Pegno)

Il pegno irregolare è quello che ha ad oggetto denaro o altra cosa fungibile; in tal caso il creditore acquista la proprietà del bene dato in pegno, con l’obbligo di trasferire al debitore il tantundem (stesse cose nella stessa quantità e qualità) quando interverrà l’adempimento dell’obbligazione garantita.

Il pegno irregolare è un contratto di garanzia con cui il debitore o un terzo consegna e trasferisce in proprietà al creditore denaro o altri beni fungibili al fine di garantire l’adempimento dell’obbligazione assunta nei confronti del creditore medesimo, il quale è tenuto a restituire il tandundem se e quando interverrà l’adempimento dell’obbligazione garantita ovvero a conservarlo in caso di inadempimento delle debitore ovvero a restituirlo al garante la sola eccedenza rispetto al valore della prestazione garantita in ipotesi di adempimento parziale.

Il negozio con cui il debitore o il terzo trasferisce la proprietà della cosa ha natura reale perfezionandosi con la consegna.

In caso di inadempimento del debitore, lo strumento attraverso cui il creditore ottiene soddisfazione è la compensazione.

Il pegno irregolare costituisce una fattispecie di proprietà temporanea (v. Proprietà temporanea) ovvero di alienazione a scopo di garanzia (v. Alienazione a scopo di garanzia) a definitività condizionata al verificarsi dell’inadempimento dell’obbligazione garantita, come tale potenzialmente lesiva del divieto di patto commissorio (v. Patto commissorio).

Giurisprudenza

La Cassazione ha affermato che in caso di pegno irregolare non opera il divieto di patto commissario perché ex 1851 c.c. è consentito al creditore, nell’ipotesi di inadempimento dell’altra parte, di fare definitivamente propria solo la somma corrispondente al credito garantito e quindi di compensarlo con il suo debito di restituzione del tandundem nel legittimo esercizio del proprio diritto di prelazione.

La Cassazione ha, inoltre, evidenziato la differenza tra pegno regolare ed irregolare, sottolineando come oggetto del pegno irregolare è un bene fungibile (quale ad esempio il denaro). In tali casi, il creditore acquisisce la proprietà del bene e non la semplice disponibilità, come avviene nel pegno regolare. Il potere di disporre, nel pegno regolare, implica che ove il debitore non adempia, il creditore può vendere a prezzo di mercato e nelle forme stabilite dalla legge il bene oggetto di pegno. Invece, nell’ipotesi di pegno irregolare, «di fronte all’inadempimento del debitore, il creditore si limita a “restituire” l’eventuale valore eccedente rispetto al montante del credito garantito: sia che sia proprietario dei beni presi in garanzia, sia che non lo sia più.

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