(v. Pegno)
La cosa data in pegno garantisce l’adempimento di tutti i crediti futuri ed eventuali che potranno sorgere tra le parti.
Ai fini del rispetto del dettato normativo di cui all’articolo 2787,3 c.c., che richiede una sufficiente indicazione del credito, è necessario che i crediti futuri siano almeno individuabili per relationem, indicando il rapporto da cui sorgeranno.
In mancanza, secondo parte della dottrina, non sarebbe rispettato il 2787 c. 3 ed il pegno non sarebbe opponibile a terzi.
Si definisce pegno omnibus quello diffuso nella prassi bancaria, che da un lato estende l’oggetto della garanzia indeterminatamente a tutti beni di pertinenza del cliente che pervengano alla banca creditrice anche successivamente alla sottoscrizione della clausola stessa, dall’altro include nella garanzia qualunque credito vantato dalla banca nei confronti del cliente, presente o futuro.Tale clausola pone un problema di compatibilità con l’articolo 2787,2 c.c. che prescrive la sufficiente indicazione del credito.La Cassazione ritiene il credito sufficientemente indicato se nell’atto costitutivo siano contenuti elementi idonei a consentirne l’identificazione.La sufficiente indicazione del credito è richiesta non per la validità della costituzione del pegno, ma per l’opponibilità dello stesso ai terzi creditori.
Nel caso in cui non contenga tale sufficiente indicazione il pegno resta valido ed efficace tra le parti, ma produce solo effetti obbligatori e non attribuisce al creditore il diritto di prelazione.
Giurisprudenza
Il pegno omnibus costituisce su un dato bene una garanzia per tutti i futuri rapporti di debito che intercorreranno tra due soggetti.
In queste ipotesi, secondo la Cassazione, a differenza di quanto avviene nel pegno rotativo e nel pegno di cosa futura, ove l’indeterminatezza affligge il bene costituito in pegno, l’elemento indeterminato è rappresentato dal credito garantito.
In tali casi, la clausola omnibus non deve contenere un generico riferimento ad eventuali ulteriori crediti, ma deve specificarne la fonte precisa e determinata. In mancanza la clausola sarà invalida.
In pratica, è necessaria la determinazione o determinabilità del credito, intesa come individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte.
Se la clausola contiene un generico riferimento ad ogni altro eventuale credito presente e futuro, diretto o indiretto, vantato dal creditore, indicando solo quello per il quale il pegno risulta convenuto, sarà nulla. Questa nullità, tuttavia, non travolgerà la efficacia della prelazione pignoratizia con riferimento al singolo credito specificamente e ritualmente indicato nel contratto.