(v. Pegno)
Riferimenti normativi
Articolo 34, 2 D.lgs. 213/98
Articolo 5,3 D.lgs. 170/2004
Il pegno rotativo è il pegno cui accede il patto di rotatività con cui si prevede la possibilità di modificarne l’oggetto, sostituendo i beni originariamente dati in garanzia, senza alcuna novazione del rapporto.
Il creditore può disporre – anche mediante alienazione – del bene, con l’obbligo di ricostituire la garanzia.
Il bene è considerato non nella sua individualità ma nel suo valore economico.
La sostituzione (“il pegno ruota”) non ha effetto novativo del rapporto (a meno che non vi sia la consegna di un nuovo bene che ha un valore superiore a quello sostituito).
Elementi (richiesti dalla Cassazione) del pegno rotativo:
– consegna della res;
– spossessamento;
– il nuovo bene non deve avere valore superiore al precedente (limite di valore);
– clausola di rotatività prevista nel contratto di pegno (modalità e tempo di sostituzione dei beni).
La clausola di rotatività garantisce l’unitarietà dell’operazione di pegno, nonostante la sostituzione del suo oggetto, sicché gli effetti della garanzia sul pegno sostituito interagiscono a far data dalla costituzione in garanzia del bene sostituito, realizzandosi in tal modo una sorta di surrogazione convenzionale dell’oggetto del pegno.
L’interesse perseguito dal creditore pignoratizio con la costituzione del pegno rotativo non è diretto al conseguimento di un bene specifico, ma alla sua reale utilità: il bene costituito in pegno rappresenta l’oggetto della garanzia in ragione del valore economico che incorpora.
Giurisprudenza
La Cassazione ha affermato che il pegno rotativo – individuato come il contratto caratterizzato dal “patto di rotatività”, con il quale le parti convengono la variabilità dell’oggetto del pegno secondo modalità concordate ab initio e con continuità della garanzia, nonostante il variare dei beni che ne costituiscono l’oggetto, la cui sostituzione non fa venire meno quindi l’identità del rapporto giuridico, è lecito ex art. 1322 c.c. trattandosi di un contratto sorto nella prassi bancaria, allo scopo di risolvere un problema postosi in tema di pegno di titoli di credito, la cui scadenza è spesso più ravvicinata della prevedibile durata del rapporto di garanzia.
Il riconoscimento della validità del patto si fonda anche sulla considerazione che i terzi non vengono pregiudicati, in quanto i titoli nuovi rappresentino il reinvestimento di quelli scaduti e dunque siano di valore uguale o inferiore. In tal modo, il c.d. patto di rotatività, in virtù del quale si prevede, fin dall’origine, la sostituzione totale o parziale dei beni oggetto della garanzia, considerati non nella loro individualità ma per il loro valore economico, è idoneo a salvaguardare la continuità del rapporto, facendosi risalire alla consegna dei beni originariamente costituiti in garanzia gli effetti della loro surrogazione.
La sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2787, 3 comma, c.c., va valutata con riferimento all’atto di costituzione del pegno e non ai successivi atti, pure scritti, i quali ne rappresentano un mero rinnovo, attraverso la sostituzione del titolo originariamente costituito in garanzia e nel frattempo venuto a scadenza, secondo l’espressa previsione del contratto originario che conteneva la clausola di rotatività, in tal modo quindi espressamente prevedendo l’assoggettamento all’originario vincolo dei titoli eventualmente depositati, con il consenso della banca, in sostituzione di quelli inizialmente consegnati, tale appunto essendo il portato essenziale di detta clausola.
Ai fini dell’avvicendamento dei beni nel patrimonio del garante, la verifica dei requisiti previsti dall’art. 2786 c.c. non va dunque operata dal giudice del merito anche con riguardo ai successivi atti di trasferimento del vincolo: la consegna del bene sostitutivo, con il conseguente effetto traslativo del diritto reale su di esso, si configura come elemento di una fattispecie a formazione progressiva, che trae origine dall’accordo stipulato con il patto di rotatività, nella quale la volontà delle parti è perfetta già al momento dell’accordo (se sussiste certezza della data e sono determinati il credito da garantire e la cosa da offrire in garanzia) e l’eventuale sostituzione dei beni oggetto della garanzia si pone come un elemento meramente materiale.
Il portato del patto di rotatività – col quale soprattutto si pone l’accento, in luogo che sulla individualità dei beni oggetto della garanzia, sul relativo valore economico – è appunto, in una fattispecie progressiva, nella sostituzione dell’oggetto del pegno senza necessità di ulteriori pattuizioni e, quindi, nella continuità del rapporto originario, i cui effetti risalgono alla consegna dei beni originariamente dati in pegno.
Il pegno rotativo si ha, dunque, quando è consentita una sostituzione dei beni che costituiscono oggetto del pegno. In tali casi:
– non si verifica una novazione della garanzia;
– non è richiesta la forma scritta.
Tale forma, la consegna del bene e il valore di quest’ultimo non superiore a quello sostituito sono condizioni necessarie solo per il diritto di prelazione del creditore e non per la costituzione della garanzia