Accedi

Pegno senza spossessamento

Riferimenti normativi

Articolo 1 D.l. 59/2016

Il pegno non possessorio può essere costituito solo dagli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, a garanzia di crediti inerenti l’esercizio dell’impresa; il pegno può essere costituito dall’imprenditore senza consegna del bene, che resta nella disponibilità del debitore. A tutela dei terzi è prevista una particolare forma di pubblicità, consistente nell’iscrizione del pegno nel registro dei pegni non possessori istituiti presso l’Agenzia delle Entrate.

Il pegno può essere costituito dall’imprenditore senza consegna del bene, restando, dunque, nella disponibilità del debitore.

Il contratto costitutivo della garanzia non ha natura reale perché prescinde dalla consegna, ma richiede forma scritta ad substantiam.

Lo spossessamento è sostituito dall’iscrizione nell’apposito registro istituito presso l’agenzia delle entrate (Registro dei pegni non possessori): il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi dalla data di fruizione del pubblico registro.

Oggetto della garanzia di pegno non possessorio possono essere beni mobili non sono esistenti, ma anche futuri, anche solo determinabili mediante riferimento a un valore complessivo.

L’oggetto della garanzia non è il bene in sé, ma il valore che rappresenta.

Tant’è che la legge consente al debitore di disporre del bene oggetto di pegno, se non diversamente previsto dal contratto.

La costituzione del pegno non limita il potere del debitore di disposizione del bene.

Il creditore è tutelato attraverso il meccanismo che prevede il trasferimento della garanzia sul corrispettivo dell’alienazione del bene oggetto di pegno o del bene sostitutivo acquistato dal debitore con quel corrispettivo.

Il trasferimento del pegno avviene, senza costituzione di una nuova garanzia: il pegno sul bene sostitutivo prende grado ed è opponibile ai terzi dalla data di iscrizione nel pubblico registro del pegno sul bene sostituito.

Il pegno non possessorio può assumere carattere rotativo.

Quanto all’escussione del pegno in caso di inadempimento del debitore, il creditore può soddisfarsi sul bene oggetto della garanzia attraverso:

  • vendita del bene e ritenzione del corrispettivo fino a concorrenza della somma garantita, con obbligo di restituzione dell’eccedenza (che evita l’arricchimento ingiustificato del creditore inganno del debitore);
  • se l’oggetto del pegno è un credito,  l’escussione del credito (sempre fino a concorrenza della somma garantita)
  • se è prevista nel contratto, la locazione del bene con imputazione dei canoni a soddisfacimento del credito
  • se è previsto nel contratto, l’appropriazione del bene fino a concorrenza della somma garantita.

Giurisprudenza

Gli imprenditori possono ricorrere al pegno non possessorio, costituito su beni mobili, anche immateriali, destinati all’esercizio dell’impresa e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo. Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l’indicazione dell’importo massimo garantito. Il pegno non possessorio ha effetto verso i terzi esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate e denominato “registro dei pegni non possessori”; dal momento dell’iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali.

Corsi Correlati