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Pegno su cosa futura

(v. Pegno)

Il pegno su cosa futura è una fattispecie a formazione progressiva che ha origine nell’accordo delle parti, avente data certa e contenente la sufficiente indicazione del credito. Il contratto produce  effetti obbligatori e si perfeziona con la venuta ad esistenza della cosa e la sua successiva consegna al creditore. La costituzione del pegno si articola in due fasi:

–             accordo

–             successivamente all’esistenza della cosa con materiale consegna del creditore.

Fintanto che la cosa non sia venuta ad esistenza non sorge il diritto di prelazione (v. Prelazione).

Giurisprudenza

Il pegno di cosa futura ha ad oggetto un bene non ancora esistente. La caratteristica saliente del pegno di cosa futura sta  nel marcato quanto inevitabile distacco tra il momento genetico del contratto, riconducibile all’accordo tra le parti in ordine alla costituzione di un tale pegno, e quello in cui il pegno viene concretamente costituito mediante la consegna al creditore della cosa frattanto venuta ad esistenza (previa sua individuazione, se si tratta di cosa fungibile).

In buona sostanza, il pegno di cosa futura ha carattere obbligatorio e si perfeziona con l’effettiva costituzione della garanzia pignoratizia conseguente al venire in essere della cosa ed alla sua consegna al creditore.

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