BENEFICIARI DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
REQUISITI CHE DEVONO AVERE I SOGGETTI BENEFICIARI
L’indennità può essere concessa soltanto se il superstite:
- non ha diritto alla pensione indiretta perchè il deceduto non aveva i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla prestazione – almeno 15 anni di contributi (780 contributi settimanali) in tutta la vita assicurativa ovvero, in alternativa, almeno 5 anni di contributi (260 settimane) in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 (156 contributi settimanali) nel quinquennio antecedente la data del decesso-;
- non ha diritto alla pensione supplementare perché il deceduto non aveva conseguito il diritto alla pensione indiretta a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo od esonerativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
- non ha diritto alla concessione di rendite INAIL per infortunio sul lavoro o malattia professionale liquidabili a seguito del decesso dell’assicurato;
rientra nella fascia di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.
Se un superstite non ha diritto a questo tipo di indennità perché è destinatario di rendita INAIL oppure perché è in possesso di redditi superiori ai limiti previsti, l’intera indennità deve essere ripartita tra gli altri superstiti che invece hanno diritto ad ottenerla.
SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALLA PRESTAZIONE:
- IL CONIUGE SUPERSTITE, ANCHE SE SEPARATO
Se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal tribunale competente il diritto all’assegno al mantenimento;
- IL CONIUGE DIVORZIATO, se titolare di assegno divorzile;
- UNITI CIVILMENTE
Dal 2016 anche le coppie che hanno costituito l’unione civile hanno diritto alla pensione di reversibilità dopo la morte del partner.
Il componente dell’unione civile può beneficiare del 60% del trattamento maturato o goduto dal partner defunto.
- I FIGLI (anche adottivi o affiliati, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che, alla data della morte del genitore, siano:
- minorenni,
- inabili di qualunque età,
- studenti entro il 21° anno di età,
- studenti entro il 26° anno di età se universitari,
- a carico del deceduto.
- NIPOTI MINORI (equiparati ai figli) se a carico degli ascendenti (nonno o nonna), anche se non formalmente loro affidati, alla data di morte dei medesimi.
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:
- GENITORI:
- d’età non inferiore a 65 anni;
- non titolari di pensione diretta o indiretta;
- che, alla data di morte del pensionato, siano a carico del medesimo.
In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori, la pensione può essere erogata:
- FRATELLI CELIBI INABILI E SORELLE NUBILI INABILI
- non titolari di pensione;
- che, alla data di morte del pensionato, siano a carico del medesimo.
Viene considerato INABILE il soggetto che, a causa di infermità o difetto fisico e/o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Per i figli maggiorenni inabili è inoltre prevista la possibilità di mantenere il diritto alla pensione di reversibilità, nonostante lo svolgimento di particolari attività lavorative, in presenza di finalità terapeutiche e presso determinati datori di lavoro.
Il superstite è invece considerato A CARICO DEL DEFUNTO al sussistere delle seguenti condizioni:
- la NON AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA.
- IL MANTENIMENTO ABITUALE.
Per la verifica delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale assume particolare rilievo la convivenza, o meno, del superstite con il defunto.
Nel primo caso, il mantenimento viene presunto; nel secondo (vale a dire in caso di mancata convivenza), occorre accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi, che il defunto concorreva in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del superstite.