L’erogazione della pensione di reversibilità cessa nei seguenti casi:
- se il coniuge passa a nuove nozze;
In questo caso, al coniuge spetta solo l’una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso in cui la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, deve essere riliquidata in favore di questi ultimi, applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare.
- per i figli minori al compimento del 18esimo anno di età;
- per i figli che studiano alla scuola media superiore al compimento dei 21 anni di età o qualora terminino o interrompano gli studi.
La prestazione di un’attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l’interruzione degli studi non comportano l’estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione.
- se viene meno lo stato di inabilità di chi la percepisce;
- per i figli studenti universitari che terminino o interrompono gli studi e, in ogni caso, al compimento del 26esimo anno di età;
La prestazione di un’attività lavorativa da parte dei figli universitari e l’interruzione degli studi non comportano l’estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione.
- per i genitori, se prendono un’altra pensione;
- per fratelli celibi e sorelle nubili, qualora si sposino.
- per i nipoti minori equiparati ai figli legittimi valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.