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Pensione di reversibilità per coniuge separato e divorziato

CONIUGE SEPARATO SENZA ADDEBITO:

Al coniuge separato senza addebito ha diritto alla pensione di reversibilità dell’ex defunto, anche se ha rifiutato l’eredità.

CONIUGE SEPARATO CON ADDEBITO:

Al coniuge separato con addebito spetta la pensione di reversibilità SOLO SE gli è stato riconosciuto dal giudice il diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto e persista lo stato di bisogno.

CONIUGE DIVORZIATO:

L’ex coniuge superstite può avere diritto a ricevere la PENSIONE DI REVERSIBILITÀ.

I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DEL DIVORZIATO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

La Legge riconosce al coniuge divorziato il diritto a percepire la pensione di reversibilità dell’altro ex coniuge defunto solo se sono rispettati i seguenti PRESUPPOSTI:

  • il coniuge divorziato deve già percepire dall’ex coniuge defunto un ASSEGNO DIVORZILE versato con cadenza periodica.

Se al momento del decesso il coniuge superstite non aveva diritto all’assegno (perchè tale diritto non era mai stato riconosciuto o perché era stato riconosciuto e poi revocato) o se aveva ricevuto l’assegno di divorzio in un’unica soluzione, non avrà diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto;

  • il coniuge divorziato superstite NON DEVE ESSERSI RISPOSATO. Se il coniuge divorziato superstite è convivente con un soggetto terzo, ciò non comporta di per sè la perdita del diritto alla reversibilità;
  • il RAPPORTO DI LAVORO da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere ANTERIORE ALLA SENTENZA DI DIVORZIO.
     

L’IMPORTO DOVUTO A TITOLO DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ viene calcolato in base al rapporto intercorrente tra la durata del matrimonio e il periodo di maturazione della pensione in capo al defunto.
L’arco di durata del matrimonio comprende anche l’eventuale periodo di separazione legale, fino alla data della sentenza di divorzio: è solo in questo momento che si ottiene lo scioglimento del vincolo matrimoniale (o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario).

RIPARTIZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ FRA PIÙ CONIUGI SUPERSTITI

– SE IL CONIUGE DEFUNTO NON AVEVA CONTRATTO NUOVE NOZZE DOPO IL DIVORZIO: la pensione di reversibilità spetta solamente al coniuge divorziato superstite (se ne sussistono i presupposti di legge e nei limiti dell’arco di durata del matrimonio poi conclusosi con il divorzio).

Anche se dopo il divorzio il coniuge defunto aveva intrapreso una convivenza con un soggetto terzo, l’intera pensione di reversibilità spetta comunque all’ex coniuge divorziato.


– SE IL CONIUGE DEFUNTO AVEVA CONTRATTO NUOVE NOZZE DOPO IL DIVORZIO: la pensione di reversibilità spetta in parte all’ex coniuge divorziato e in parte al nuovo coniuge superstite, ossia al/la vedovo/a.

La ripartizione delle quote viene fatta dal Tribunale e deve tenere conto:

  • della durata dei rispettivi matrimoni;
  • lo stato di bisogno dei singoli superstiti (divorziato e vedovo), ossia le relative condizioni economiche e reddituali.

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