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Pensione di reversibilità (Quote)

La pensione di reversibilità viene liquidata in misura percentuale del rateo corrisposto al pensionato defunto, comprensivo dell’eventuale integrazione al minimo, secondo quanto previsto per legge.

In particolare, l’importo spettante ai superstiti è calcolato secondo le percentuali previste dalle legge.

Le aliquote di reversibilità sono dunque stabilite nelle seguenti misure:

  • solo coniuge: 60%
     
  • coniuge e un figlio: 80% (60% coniuge e 20% figlio)
     
  • coniuge e due o più figli: 100% (60% coniuge e 40% più figli)


Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli,  ovvero  i  genitori  o i fratelli o le sorelle, le aliquote  di  reversibilità sono le seguenti:

  • un figlio: 70%
     
  • due figli: 80% in parti uguali
     
  • tre o più figli: 100% in parti uguali
     
  • un genitore: 15%
     
  • due genitori: 30% in parti uguali
     
  • un fratello o sorella: 15%
     
  • due fratelli o sorelle: 30% in parti uguali
     
  • tre fratelli o sorelle: 45% in parti uguali
     
  • quattro fratelli o sorelle: 60% in parti uguali
     
  • cinque fratelli o sorelle: 75% in parti uguali
     
  • sei fratelli o sorelle: 90% in parti uguali
     
  • sette fratelli o sorelle: 100% in parti uguali
     

Per ogni altro familiare avente diritto alla reversibilità, diverso da coniuge, figli e nipoti, alla quota viene dunque applicata una maggiorazione del 15%.

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