La pensione di reversibilità viene liquidata in misura percentuale del rateo corrisposto al pensionato defunto, comprensivo dell’eventuale integrazione al minimo, secondo quanto previsto per legge.
In particolare, l’importo spettante ai superstiti è calcolato secondo le percentuali previste dalle legge.
Le aliquote di reversibilità sono dunque stabilite nelle seguenti misure:
- solo coniuge: 60%
- coniuge e un figlio: 80% (60% coniuge e 20% figlio)
- coniuge e due o più figli: 100% (60% coniuge e 40% più figli)
Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o le sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:
- un figlio: 70%
- due figli: 80% in parti uguali
- tre o più figli: 100% in parti uguali
- un genitore: 15%
- due genitori: 30% in parti uguali
- un fratello o sorella: 15%
- due fratelli o sorelle: 30% in parti uguali
- tre fratelli o sorelle: 45% in parti uguali
- quattro fratelli o sorelle: 60% in parti uguali
- cinque fratelli o sorelle: 75% in parti uguali
- sei fratelli o sorelle: 90% in parti uguali
- sette fratelli o sorelle: 100% in parti uguali
Per ogni altro familiare avente diritto alla reversibilità, diverso da coniuge, figli e nipoti, alla quota viene dunque applicata una maggiorazione del 15%.