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Pensione di reversibilità (Riduzione)

E’ prevista una riduzione della pensione ai superstiti se il reddito del beneficiario è superiore al trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori (che per il 2020 è di 20.107,62 €: entro questa soglia non si verrà quindi a subire alcuna riduzione dell’importo della pensione).

Se invece i superstiti possiedono altri redditi, la somma di denaro che verrà loro erogata subisce una decurtazione, in particolare:

  • del 25% se il reddito è superiore a tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (per il 2020 da € 20.107,62 sino a € 26.810,16),
  • del 40% se il reddito è superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (per il 2020 da € 26.810,16 sino a € 33.512,70),
  • del 50% se il reddito è superiore a 5 volte (per il 2020 oltre € 33.512,70).

Per esempio, il coniuge senza figli riceverà una quota di pensione che varierà a seconda del livello del reddito:

  • con redditi fino a 3 volte minimo la quota sarà pari al 100% del 60% = 60%
     
  • con redditi da 3 a 4 volte minimo la quota del 60% sarà decurtata del 25% = 45%
     
  • con redditi da 4 a 5 volte minimo la quota del 60% sarà decurtata del 40% = 36%
     
  • con redditi oltre 5 volte minimo la quota del 60% sarà decurtata del 50% = 30%

La pensione di reversibilità spettante alla vedova si può cumulare con una (o più) pensioni di reversibilità di un ex coniuge divorziato.

L’incumulabilità della pensione di reversibilità con i redditi del beneficiario non si applica in presenza di contitolari appartenenti allo stesso nucleo familiare.

I limiti di cumulabilità trovano applicazione nei casi di pensione spettante al solo coniuge, ai genitori oppure fratelli e sorelle.

Non trovano, invece, applicazione nel caso in cui siano titolari della pensione figli, minori, studenti o inabili ancorché in concorso con il coniuge. In tal caso l’ordinamento garantisce la possibilità di cumulare interamente la pensione del defunto con i redditi.

I redditi oggetto di valutazione sono i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione.

Si ricorda inoltre che quando il titolare di un assegno sociale o pensione sociale diventa titolare di pensione ai superstiti, perde contestualmente il diritto a dette prestazioni di natura assistenziale, che sono pertanto revocate a partire dalla data di decorrenza della nuova pensione, anche quando a carico di un Ente diverso dall’INPS.

Poiché secondo la normativa vigente è il reddito il requisito per la loro concessione o proroga, le suddette prestazioni vanno invece solo ricostituite nel caso in cui derivino da invalidità civile.

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