Riferimenti normativi
Articoli 1552 e ss. del Codice Civile
La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.
La peculiarità di tale contratto consiste nel fatto che le parti scambiano una cosa o un diritto contro altra cosa o altro diritto.
Per quanto riguarda l’evizione (ossia l’ipotesi in cui un terzo faccia valere un suo diritto di proprietà sul bene oggetto di permuta e la sottragga quindi alla disponibilità del permutante), la legge stabilisce che chi ha subito l’evizione e non ha interesse alla restituzione del bene che aveva a sua volta dato in permuta, può richiedere un equivalente in denaro fermo restando, in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.
Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali. E’ prevista, dunque, la facoltà per le parti di decidere una diversa ripartizione di tali spese.
La legge opera un generale richiamo alle norme che disciplinano la vendita e che si possono applicare anche alla permuta in quanto siano con questa compatibili.
Con riferimento all’oggetto della permuta, essa può avere ad oggetto non solo la proprietà ma anche altri diritti reali, i diritti di credito e le posizioni giuridiche complesse.
Tra le ipotesi di permuta più frequenti nei rapporti commerciali, si segnala la permuta di un bene presente con un bene futuro, in particolare la permuta di un’area edificabile con una porzione dell’edificio che sarà poi costruito su quell’area.
Proprio con riferimento a tale fattispecie, viene in rilievo la tutela del contraente proprietario dell’area, che si priva immediatamente del proprio bene ma deve attendere la realizzazione dell’edificio per poter ottenere la nuova proprietà (v. Immobili da costruire).