Riferimenti normativi
Articoli 587 e seguenti del Codice Civile
Il testamento (v. Testamento) è lo strumento che consente ad un soggetto di scegliere come indirizzare il patrimonio dopo la morte, nel rispetto dei limiti di legge, determinando la sorte dei rapporti patrimoniali del defunto.
Il testamento è un atto personalissimo.
Può essere compiuto solo dal soggetto della cui successione si dispone.
Non è ammessa alcun tipo di rappresentanza, né legale, né volontaria.
Esso è, inoltre, unipersonale.
La volontà espressa deve rispecchiare quella di un’unica persona.
Ciò per l’esigenza di salvaguardare l’assoluta spontaneità della determinazione di volontà del testatore e la facoltà di revoca.
Il testamento deve rispondere ad un principio di personalita’, per cui soltanto il testatore è abilitato ad indicare il beneficiario e l’oggetto dell’attribuzione.
Non è ammessa la rimessione dell’individuazione del beneficiario o dell’oggetto ad una voltà estranea a quella del testatore, salvo che:
- non si faccia rinvio a fatti o circostanze che esigono una semplice presa di cognizione, una mera attività di accertamento.
- Il testatore non individui criteri di individuazione stringenti (nell’ambito di un genere di cose o tra una cerchia ristretta di soggetti).