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Persone fisiche

Con il termine persona si indica in generale il soggetto di diritto, titolare di diritti e obblighi, investito all’uopo della necessaria capacità giuridica.

La persona fisica viene a esistenza nel momento della nascita dell’essere umano, più precisamente quando il medesimo nasce vivo (mentre non è oggi richiesto il requisito della vitalità o idoneità del nato a continuare la vita), anche se la legge attribuisce in alcuni casi rilievo al concepito e al non concepito (v. Nascituro).

Il fatto della nascita comporta l’attribuzione della capacità giuridica (v. Capacità giuridica).

Alla persona fisica sono riconosciuti particolari status, dai quali derivano diritti e doveri, e che ineriscono essenzialmente a ogni persona, la quale non può cederli né farne oggetto di transazioni o pattuizioni:

  • la cittadinanza, cioè il rapporto che lega ogni individuo a uno Stato;
  • la famiglia, cioè il rapporto che lega ogni individuo ad altre persone per vincolo di consanguineità e di matrimonio.
  • i diritti della personalità (v. Diritti della personalità), ovvero quelli che proteggono la persona come tale, nei suoi aspetti essenziali e nelle sue manifestazioni immediate; essi sorgono con il nascere del soggetto, e talvolta anche prima (si parla di diritto alla vita del concepito) o in seguito, ma sempre originariamente, essendo diritti intrasferibili: tra essi sono particolarmente rilevanti il diritto alla vita, al nome, all’onore, alla propria immagine, e così via.

Con riferimento alla posizione che la persona assume nello spazio, l’ordinamento disciplina gli istituti del domicilio (v. Domicilio), della residenza (v. Residenza), della dimora (v. Dimora).

Sono disciplinati gli effetti che derivano dalla materiale scomparsa della persona fisica dal domicilio o dalla residenza senza che sia possibile reperire notizie che provino la sua sopravvivenza, mediante gli istituti della scomparsa (v. Scomparsa), dell’assenza (v. Assenza) e della morte presunta (v. Morte presunta).

La persona fisica si estingue con il fatto naturale della morte dell’individuo (v. Morte): la sua capacità giuridica cessa.

Ciò che rimane dopo la morte non può più essere soggetto, ma oggetto di diritti (v. Patrimonio ereditario).

L’ordinamento prevede la presunzione di commorienza (v. Commorienza), stante l’importanza che può stabilire la premorienza tra più persone.

Legati alle persone fisiche e alle loro vicende naturali e giuridiche sono gli atti dello stato civile.

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