Con il termine persona si indica in generale il soggetto di diritto, titolare di diritti e obblighi, investito all’uopo della necessaria capacità giuridica e del quale è regolata la possibilità di circolazione tra ordinamenti diversi.
La persona giuridica è quell’organismo unitario, caratterizzato da una pluralità di individui o da un complesso di beni, al quale viene riconosciuta capacità di agire in vista di scopi leciti e determinati.
Le persone giuridiche sono soggetti di diritto, vale a dire la legge attribuisce loro la possibilità di agire nell’ordinamento giuridico per la realizzazione e la difesa dei propri interessi.
La persona giuridica acquista la capacità giuridica solo nel momento in cui viene riconosciuta dallo Stato attraverso l’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche. Ai soggetti di diritto la legge riconosce la capacità di essere titolari di diritti e doveri (v. Capacità giuridica) e la capacità di poterne disporre (v. Capacità di agire).
Gli elementi costitutivi (o presupposti materiali) per l’esistenza della persona giuridica sono:
– una pluralità di persone,
– un patrimonio autonomo,
– uno scopo lecito e determinato per la realizzazione di interessi scientifici, artistici, commerciali, di beneficenza, ma i primi due elementi non concorrono necessariamente o comunque non si presentano ugualmente importanti: la pluralità di persone può in alcuni tipi di persone giuridiche presentarsi non in primo piano o mancare del tutto, mentre è essenziale in altri tipi di persone giuridiche (come le associazioni).
La presenza di questi elementi normalmente deve desumersi dall’atto costitutivo della persona giuridica, nel quale trova manifestazione la volontà dei fondatori (atto che per la categoria delle cosiddette fondazioni è detto negozio di fondazione), e dallo statuto della medesima.
Il momento giuridico dell’attribuzione della personalità giuridica all’ente qualificato dagli elementi o presupposti summenzionati è il riconoscimento giuridico, che ha efficacia costitutiva, derivando da esso la creazione di un nuovo soggetto (titolare) di imputazione di rapporti giuridici.
A seguito del riconoscimento, l’ente può legittimamente esprimere una propria volontà mediante gli organi all’uopo predisposti, e legittimamente avere un proprio patrimonio, dotato di completa autonomia rispetto a ogni altro, compresi anche quelli delle persone che abbiano contribuito alla formazione del patrimonio della persona giuridica.
Il riconoscimento può assumere forme diverse, essere cioè conferito genericamente mediante la preventiva determinazione delle condizioni volute dalla legge per concedere la personalità giuridica, sicché per quegli enti rispetto ai quali le condizioni richieste si siano verificate, l’attribuzione in concreto della personalità deriva dalla sola osservanza di formalità, ovvero può essere conferito specificatamente mediante un provvedimento dell’autorità amministrativa, la quale, oltre a verificare l’esistenza delle condizioni richieste preventivamente dalla legge, può scendere anche a valutare in concreto la rilevanza oggettiva, la liceità e la determinatezza dello scopo che la persona giuridica in formazione intende perseguire (per es., per le associazioni, fondazioni, istituzioni private).
La capacità giuridica della persona giuridica, conseguente al riconoscimento, è più limitata rispetto a quella propria delle persone fisiche (v. Persone fisiche), non potendo estrinsecarsi in numerosi rapporti che presuppongono la personalità fisica (per es., rapporti di diritto familiare) e dovendosi sviluppare nella direzione richiesta dallo scopo: la capacità è generale nei rapporti giuridici patrimoniali, e più limitata invece nell’ambito dei diritti della personalità e connessi (diritto al nome, all’onore, ecc.).
La capacità di agire della persona giuridica deve essere ammessa anche se il suo esercizio richiede la partecipazione di rappresentanti (amministratori), i quali comunque derivano la loro posizione giuridica dalla volontà dell’ente.
I modi di estinzione possono essere naturali, a seguito del venir meno dell’elemento personale, per scioglimento volontario, secondo quanto stabilito nell’atto costitutivo o nel negozio di fondazione, a seguito della realizzazione dello scopo o della impossibilità, o legali, a seguito della revoca del riconoscimento o per fusione e trasformazione dell’ente.
La funzione di pubblicità concernente la vita delle persone giuridiche è esercitata, analogamente a quanto avviene per le persone fisiche con i registri dello stato civile, dallo Stato, il quale vi provvede mediante la tenuta e la conservazione (presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia) di un pubblico registro delle persone giuridiche.
Delle persone giuridiche si danno numerose distinzioni sulla base della presenza di elementi determinati a caratterizzare un tipo. La distinzione fondamentale è quella tra associazioni e fondazioni.