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Pesi ereditari

I pesi ereditari sono quel complesso di rapporti giuridici che facevano capo al defunto al momento della sua morte, escluse le obbligazione destinate ad estinguersi con la scomparsa del loro titolare (cioè strettamente personali) (v. Diritti trasmissibili a causa di morte).

Sono considerati, invece, debiti ereditari, e quindi interamente a carico dell’eredità, le spese funerarie (v. Spese funebri), le spese d’inventario (v. Inventario), le spese di amministrazione e divisione dell’asse ereditario (v. Asse ereditario), mentre sussistono dei dubbi sulla qualificazione come “debiti” dei legati imposti dal testatore a carico dei coeredi.

Mentre i debiti “passano” all’erede, i pesi sorgono a titolo originario per effetto dell’apertura della successione.

Con riferimento ai pesi e debiti ereditari, la regola principale è quella secondo cui i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari  in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

In altre parole c’è di solito proporzionalità tra quanto ricevuto e la responsabilità per debiti e pesi ereditari.

Il riferimento ad una diversa volontà del testatore non deve indurre a credere che i creditori dell’eredità debbano necessariamente attenersi a quella volontà nell’esigere i loro crediti; è vero, infatti, che  la volontà del testatore è rilevante solo nei rapporti interni tra i coeredi ma non nei rapporti esterni di questi con i creditori.

Per questi ultimi, infatti, vale la diversa regola per cui gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l’intero.

Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma di legge (proporzionalmente), quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori

I creditori, quindi, sono liberi di chiedere il pagamento dei debiti in proporzione della quota ricevuta da ogni erede, e se c’è stata una diversa volontà del testatore, l’erede che ha pagato più di quanto doveva, lungi dal poter opporre un rifiuto al creditore per la parte eccedente, potrà rivalersi sugli altri eredi per la differenza.

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